SCADENZE APRILE 2025
01/01/2025 Nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, verrà adottata a livello amministrativo dal 1° aprile 2025.
10/04/2025 -20/04/2025 Comunicazione incasso contanti commercio minuti da stranieri.
16/04/2025 Versamento iva mensile.
16/04/2025 Versamento contributi dipendenti e amministratori.
25/04/2025 Presentazione modelli Intra mensili.
25/04/2025 Intra trimestrale.
30/04/2025 TERMINE approvazione bilanci.
30/04/2025 Invio agli agenti del conto provvigioni I trimestre.
30/04/2025 Rimborso iva infrannuale.
30/04/2025 Carbon Tax.
30/04/2025 Presentazione dichiarazione iva relativa all’anno precedente.
30/04/2025 Termine di pagamento della imposta di bollo sui libri sociali (libro giornale e libro degli inventari) tenuti con modalità informatica, relativi al periodo di imposta 2023, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare. L’articolo 6, del Dm 17 giugno 2014, prevede, infatti, che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, tale imposta debba essere versata. La scadenza non interessa, invece, coloro che tengono i registri su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo.
30/04/2025 RIAPERTURA RATTOMAZIONE QUATER – I contribuenti che, essendo decaduti dalla rottamazione quater alla data del 31 dicembre 2024 per omesso, insufficiente o ritardato versamento delle rate, hanno la possibilità di rientrare nella definizione agevolata presentando apposita istanza all’agente della riscossione entro il 30 aprile 2025. Lo prevede un emendamento approvato dal Senato durante l’iter parlamentare di conversione in legge del decreto Milleproroghe. Il versamento andrà eseguito entro il 31 luglio 2025 in unica soluzione o in 10 rate.
Prossime scadenze di particolare interesse
16/05/2025 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE.
16/05/2025 Pagamento contributi artigiani e commercianti fissi.
20/05/2025 VERSAMENTO ENASARCO I trimestre.
30/05/2025 TERMINE DEPOSITO BILANCI approvato 30/4.
31/05/2025 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMESTRE gennaio febbraio marzo.
31/05/2025 Pagamento bollo fatture elettroniche I trimestre.
31/05/2025 Estromissione immobile imprenditore individuale (legge bilancio 2025) scadenza.
31/05/2025 Al via dal 31 marzo 2025 la presentazione delle comunicazioni per accedere al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno gli investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Per fruire di tale agevolazione, le imprese interessate dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, utilizzando lo specifico modello approvato, con relative istruzioni, con il provvedimento del 31 gennaio 2025 n. 25972 (per approfondimenti, si veda la procedura pratica n. 17/2025). Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate: nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI IMPORTANTI APRILE 2025
POLIZZE CATASTROFALI, IPOTESI RINVIO AL 30 GIUGNO
Il governo lavora a una proroga dei termini per l’entrata in vigore dell’obbligo delle polizze catastrofali per le imprese di tre mesi. Dunque, un prolungamento della scadenza fissata dal decreto Milleproroghe al 31 marzo fino a fine giugno.
RILEVAZIONE RIMANENZE FINALI DI FINE ANNO
Dettaglio rimanenze finali. Occorre predisporre il dettaglio delle rimanenze finali indicate in bilancio. In caso di controllo fiscale in assenza del dettaglio delle rimanenze finali l’agenzi delle Entrate può procedere con un ACCERTAMENTO INDUTTIVO non considerando le scritture contabili. Lo devono predisporre anche i soggetti in semplificata anche se le rimanenze non concorrono più nella determinazione del reddito.
DICHIARAZIONI IVA
Scadenza presentazione 30/04/2025.
CLASSIFICAZIONE ATECO VERIFICA
Nuova classificazione ATECO 2025, che sostituisce la classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022, verrà adottata a livello amministrativo dal 1° aprile 2025, il nuovo codice viene assegnato in automatico, occorre verificarlo.
APPROVAZIONE BILANCI
I bilanci devono essere approvati entro il 30/04/2025.
RIMBORSO IVA TRIMESTRALE –Entro il 30/4/2025 può essere presentata la dichiarazione iva per il rimborso del credito del I trimestre 2025
In data 21.3.2025, l’Agenzia delle Entrate ha aggiornato il modello IVA TR nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche.
AZIENDE CON AGENTI DI COMMERCIO
Rilascio agli agenti di commercio del conto provvigioni del I trimestre entro il 30/4/2025 – l’Enasarco del I trimestre 25 scade il 20/5/2025.
COMUNICAZIONE OPERAZIONI IN CONTANTI RELATIVE AL TURISMO NEI CONFRONTI DI STRANIERI
Ai sensi dell’art. 3 co. 1 – 2-bis del DL 2.3.2012 n. 16, conv. L. 26.4.2012 n. 44, i commercianti al minuto (e i soggetti equiparati) e le agenzie di viaggio sono tenuti a comunicare all’Agenzia delle Entrate le operazioni in contanti relative al turismo, effettuate nell’anno precedente:
- nei confronti di persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana, che abbiano residenza al di fuori del territorio dello Stato italiano;
- di importo pari o superiore a 5.000,00 euro e fino a 15.000,00 euro, con riferimento al periodo compreso tra l’1.1.2024 e il 31.12.2024.
INFORMATIVA SULLE EROGAZIONI PUBBLICHE – AIUTI DI STATO IN NOTA INTEGRATIVA
Devono essere comunicati allo studio per essere inseriti nelle note integrative. Si veda la circolare 24/2025.
COSTI SOSTENUTI IN PAESI BLACK LIST
Ricordo l’obbligo di indicare in dichiarazione in appositi righi i costi sostenuti nei confronti di fornitori situati in paesi black list – tali costi devono essere espressamente comunicati allo studio in sede di calcolo delle imposte e di chiusura dei bilanci, si veda la circolare 27/25.
SCADENZARIO ANNUALE PROSSIMI 12 MESI
un promemoria per non scordare le innumerevoli scadenze fiscali – per il mese in corso vengono anche riepilogati i principali adempimenti amministrativi
Le scadenze devono sempre essere controllate nella circolare mensili di aggiornamento
maggio 2025
16/05/2025 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE
16/05/2025 pagamento contributi artigiani e commercianti fissi
20/05/2025 VERSAMENTO ENASARCO I trimestre
30/05/2024 TERMINE DEPOSITO BILANCI approvato 30/4
31/05/2025 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMESTRE gennaio febbraio marzo
31/05/2025 pagamento bollo fatture elettroniche I trimestre
31/05/2025 estromissione immobile imprenditore individuale (legge bilancio 2025) scadenza
31/05/2025 Al via dal 31 marzo 2025 la presentazione delle comunicazioni per accedere al credito d’imposta per investimenti nella ZES unica Mezzogiorno i investimenti in beni strumentali realizzati dal 1° gennaio al 15 novembre 2025. Per fruire di tale agevolazione, le imprese interessate dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate, dal 31 marzo al 30 maggio 2025, l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2025 e di quelle che prevedono di sostenere fino al 15 novembre 2025, utilizzando lo specifico modello approvato, con relative istruzioni, con il provvedimento del 31 gennaio 2025 n. 25972 (per approfondimenti, si veda la procedura pratica n. 17/2025). Il credito d’imposta è riconosciuto alle imprese che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate: nelle zone assistite della Regione Abruzzo, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, § 3, lettera c) del TFUE, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2022-2027 nelle zone assistite delle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e Molise, ammissibili alla deroga prevista dall’art. 107, § 3, lettera a) del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE);
giugno 2025
03/06/2025 L’art. 19 del DL 25/2025 posticipa dal 31.10.2024 al 3.6.2025 il termine per aderire al riversamento del credito ricerca e sviluppo, potendo beneficiare della non punibilità penale e dello stralcio di sanzioni e interessi. Occorre però rinunciare al ricorso pendente entro il 3.6.2025.
15/06/2025 rientri adeguamento normativa per le aziende tra 50 e 11 dipendenti
16/06/2025 VERSAMENTO ACCONTO imu
16/06/2025 condomini versamento ritenute inferiori ad euro 500
28/06/2025 Il 28 giugno scade il termine per la presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale. La compilazione delle comunicazioni rifiuti, RAEE, VFU ed imballaggi dovrà avvenire tramite il portale www.mudtelematico.it cui si potrà accedere, dal 2025, esclusivamente tramite SPID, CIE o CNS. Con il DPCM 29.1.2025 è stato approvato il Modello Unico di Dichiarazione ambientale (MUD) per l’anno 2025, da utilizzare per le dichiarazioni riferite all’anno 2024.
Il nuovo modello, con le relative istruzioni per la sua compilazione:
– sostituisce integralmente il modello e le relative istruzioni approvati con il precedente DPCM 26.1.2024 (MUD per l’anno 2024);
– deve essere trasmesso entro il 28.6.2025 (120 giorni dalla data di pubblicazione del DPCM 29.1.2025 nella G.U. 28.2.2025 n. 49, ex art. 6 co. 2-bis della L. 70/94);
– deve essere presentato (telematicamente o, laddove consentito, via PEC) alla Camera di commercio competente per territorio.
Si ricorda che il MUD si compone di sei comunicazioni:
– comunicazione rifiuti;
– comunicazione veicoli fuori uso;
– comunicazione imballaggi (composta dalla Sezione Consorzi e dalla Sezione Gestori Rifiuti di imballaggio);
– comunicazione rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE);
– comunicazione rifiuti urbani e raccolti in convenzione;
– comunicazione produttori di apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE).
30/06/2025 VERSAMENTO CONTRIBUTO CAMERA DI COMMERCIO
30/06/2025 spa con amministratori delegati – informazioni al consiglio
30/06/2025 pensionati con lavoro autonomo comunicazioni all’inps
30/06/2025 PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI SALDO ED ACCONTO
30/06/2025 cooperative versamento contributo se aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;
30/06/2025 dichiarazione tari in caso di modifiche anno precedene
30/06/2025 informazioni relativi a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti alle stesse effettivamente erogati dalle Pubbliche Amministrazioni (e dai soggetti ad esse equiparati) i soggetti che redigono il bilancio abbreviato ai sensi dell’art. 2435-bis c.c. e i soggetti comunque non tenuti alla redazione della Nota integrativa (imprenditori individuali, società di persone e micro imprese, srl con bilanci in forma abbreviata ) assolvono all’obbligo mediante pubblicazione delle informazioni e degli importi su propri siti Internet, secondo modalità liberamente accessibili al pubblico, o, in mancanza, sui portali digitali delle associazioni di categoria di appartenenza “entro il 30 giugno di ogni anno”. Come evidenziato dal documento Assonime-CNDCEC maggio 2019, sono esclusi dalla disciplina i vantaggi ricevuti dal beneficiario sulla base di un regime generale, quali le agevolazioni fiscali e i contributi che vengono dati a tutti i soggetti che soddisfano determinate condizioni (dovrebbero quindi essere esclusi per la dottrina l’ACE, crediti d’imposta per l’acquisto di beni strumentali, credito d’imposta ricerca e sviluppo, bonus per l’acquisto di energia elettrica e gas)
30/06/2025 Ferie maturate nel 2023 e non ancora godute – Termine per la fruizione Il lavoratore ha diritto, ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 66/2003, ad un periodo di ferie annuale non inferiore a quattro settimane. Di queste: – due devono essere fruite in maniera continuativa nel corso dell’anno di maturazione; – le restanti due settimane devono essere fruite nei 18 mesi successivi al termine dell’anno di maturazione. Per le ferie maturate nel corso del 2023e non godute al 30.6.2025, scatta per il datore di lavoro l’obbligo di versare la contribuzione dovuta.
30/06/2025 Obbligo di comunicare al Registro delle imprese la PEC degli amministratori entro il 30/06/2025
luglio 2025
16/07/2025 Pagamento inps agricoltori
20/07/2025 PAGAMENTO IMPOSTE E CONTRIBUTI SALDO ED ACCONTO CON MAGGIORAZIONE persone fisiche e società di persone (scadenza da verificare con la normativa sempre in evoluzione)
25/07/2025 Intra trimestrale
30/07/2025 Soggetti ires imposte saldo, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse di corrispettivo.
31/07/2025 Rimborso iva infrannuale
31/07/2025 Carbon tax
31/07/2025 Invio agli agenti del conto provvigioni I trimestre
31/07/2025 Le imprese con ricavi superiori a 50 milioni di euro devono pagare entro il 31 luglio il contributo per il funzionamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato. Il contributo in parola è determinato applicando l’aliquota dello 0,058 per mille ai ricavi risultanti dalla voce A1 del conto economico del bilancio annuale. Il pagamento del contributo dovrà essere eseguito tramite la piattaforma PagoPA. A tale fine, verrà spedito a ciascuna società contribuente, tramite posta elettronica certificata, o per posta ordinaria in caso di assenza di un indirizzo di posta elettronica certificata, l’avviso di pagamento PagoPA.
agosto 2025
Sospensione feriale dei termini processuali – Ricorsi, appelli e deposito di documenti e memorie
Dall’1.8 al 31.8 di ciascun anno i termini processuali, inclusi quelli relativi al contenzioso tributario, sono sospesi (art. 1 della L. 742/69). Quanto esposto vale, dunque, per i termini relativi al ricorso, all’appello, alla costituzione in giudizio, alla riassunzione in rinvio e al deposito di documenti e di memorie illustrative.
Gli adempimenti fiscali e il versamento delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, che hanno scadenza dal 1º al 20 agosto di ogni anno, possono essere effettuati entro il giorno 20 dello stesso mese, senza alcuna maggiorazione comma 11-bis, articolo 37 del decreto legge n. 223/2006.
01/08/2025 . CONTROLLI E PAGAMENTI: Sospesi dal 1° agosto al 4 settembre i termini per inviare documenti e informazioni agli uffici dell’agenzia delle Entrate o ad altri enti impositori. E’ anche sospeso, sempre dal 1° agosto al 4 settembre, il termine di 30 giorni per pagare le somme dovute a seguito di controlli automatici, formali e della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata. La sospensione non opera per le richieste fatte nel corso delle attività di accesso, ispezione e verifica, nonché delle procedure di rimborso Iva
02.8.2025, regolamento UE intelligenza artificiale diventeranno operativi gli obblighi per i modelli di AI per uso generale; entro la stessa data, inoltre, gli Stati membri devono designare le Autorità di vigilanza competenti (circolare 35/2024)
20/08/2025 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE
20/08/2025 pagamento contributi artigiani e commercianti fissi RATA CONTRIBUTI FISSI
20/08/2025 VERSAMENTO ENASARCO II trimestre
31/08/2025 fine sospensione termini processuali
settembre 2025
16/09/2025 pagamento inps agricoltori
30/09/2025 SCADENZE CONVENZIONI ENTRATEL INTERMEDIARI
30/09/2025 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMESTRE aprile maggio giugno –
30/09/2025 istanza rimborso iva pagata in altri stati della UE
30/09/2025 pagamento bollo fatture elettroniche II trimestre
30/09/2025 opzione per il Gruppo Iva
30/09/2024 operazioni agevolate di assegnazioni e cessioni dei beni ai soci e le trasformazioni in società semplici legge bilancio 2025 – scadenza
ottobre 2025
25/10/2025 intra trimestrale
27/10/2025 versamento contributo cooperativa non aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento deve essere effettuato entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizio
31/10/2025 invio conto provvigioni agenti di commercio III trimestre
31/10/2025 carbon tax
31/10/2025 rimborso iva infrannuale
31/10/2025 scadenza presentazione modello 770
31/10/2025 trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate
31/10/2025 Presentazione di domanda telematica ISCRO – professionisti
31/10/2025 Modello redditi scadenza presentazione
31/10/2025 I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi in via telematica devono effettuare la compilazione del registro dei beni ammortizzabili (ipotesi scadenza redditi 31/10)
31/10/2025 termine ultimo per l’utilizzo del credito inps anno precedente rispetto alla dichiarazione e sua indicazione nella dichiarazione dei redditi – l’ eccedenza va richiesta a rimborso
30/10/2025 Il termine va tenuto presente per tutte le società che intendono entrare o uscire nel regime di trasparenza fiscale, è una facoltà che, se applicata, va scelta, prima dai soci e poi dalla società, entro il termine di presentazione delle dichiarazioni. Entro lo stesso termine va espressa la revoca per il regime di trasparenza una volta trascorso il triennio obbligatorio
31/10/2025 Tax credit miglioramento strutture ricettive: termine differito al 31 ottobre 2025
31/10/2025 possibilità di “spalmare” in 10 quote annuali (anziché in quattro) il superbonus (del 90% o 110% a seconda dei casi) che compete in relazione alle spese sostenute nel 2023. L’opzione di “spalmatura decennale” è irrevocabile e deve essere esercitata nella dichiarazione dei redditi integrativa di quella trasmessa per il periodo d’imposta 2023 (730/2024 e REDDITI PF 2024 dovevano essere presentate entro il 31 ottobre 2024).Detta dichiarazione integrativa (riferita all’anno 2023) potrà essere presentata, in deroga all’art. 2 comma 8 del DPR 322/98, entro il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024 – legge bilancio 2025
31/10/2025 CU se contenente esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata.
31/10/2025 Proroga bonus ristrutturazione imprese turistico – alberghiere L’art. 14, comma 1, D.L. n. 202/2024, non modificato in sede di conversione, accorda la proroga al 31 ottobre 2025 (contro il previgente termine del 31 dicembre 2024), del termine per l’effettuazione degli investimenti agevolabili ai fini della concessione dei contributi a fondo perduto e del credito d’imposta per le imprese turistico – alberghiere (compresi gli agriturismi), di cui all’art. 1, D.L. n. 152/2021
novembre 2025
15/11/2024 15/11/2025 versamenti rate rivalutazione partecipazioni e terreni 3 rata di quella dovuta per la rivalutazione dei beni posseduti al 1° gennaio 2023.
16/11/2025 VERSAMENTO IVA TRIMESTRALE
16/11/2025 pagamento inps agricoltori
16/11/2025 pagamento contributi artigiani e commercianti fissi
20/11/2025 VERSAMENTO ENASARCO III trimestre
15/11/2025 commercialisti comunicazione alla cassa di previdenza
30/11/2025 versamento 2 rate partecipazioni e terreni rivalutati al 1/1/2024
30/11/2025 VERSAMENTO ACCONTI IMPOSTE E CONTRIBUTI
30/11/2025 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI IVA DEL TRIMESTRE luglio agosto settembre
30/11/2025 pagamento bollo fatture elettroniche III trimestre
30/11/2025 Assegnazione agevolata di beni ai soci e trasformazione in società semplice – legge bilancio 2025
30/11/2025 Estromissione agevolata dell’immobile dell’imprenditore individuale legge bilancio 2025
30/11/2025 imposta sostitutiva 18% sulle criptoattività al 01/01/2025
dicembre 2025
15/12/2025 Enti o Imprese produttori di rifiuti pericolosi con 10 o meno dipendenti (da 0 a 10 dip.) iscrizione RIENTRI (RIFIUTI)
16/12/2025 VERSAMENTO SALDO IMU
16/12/2025 versamento imposta sostitutiva tfr
16/12/2025 condominio versamento ritenute inferiore a euro 500
21/12/2025 Autocertificazione per l’esclusione dal canone RAI per l’anno precedente
27/12/2025 versamento acconto iva
31/12/2025 spa srl con amministratori delegati – informazioni al consiglio
31/12/2025 pagamento tassa autotrasportatori
31/12/2025 invio degli agenti della comunicazione di effettuazione della ritenuta ridotta
31/12/2025 scadenza convenzioni agenzia entrata modelli F24
31/12/2025 investimenti opzione regime amministrato o gestito
31/12/2025 iva spettacoli, opzione regime normale alla siae
31/12/2025 fatture passaggi interni servizi operazioni esenti
31/12/2025 vidimazione libretti del latte
31/12/2025 RILASCIO DICHIARAZIONI DI INTENTO PER ACQUISTI senza addebito dell’iva DALL’ANNO SUCCESSIVO
31/12/2025 Assegnazione numero meccanografico degli operatori abituali con l’estero Il numero meccanografico deve essere rinnovato annualmente entro il 31 dicembre Il codice meccanografico – detto anche numero meccanografico – è un codice composto da 8 caratteri alfanumerici rilasciato alle imprese che svolgono abitualmente attività di importazione ed esportazione.
31/12/2025 Le persone fisiche che, nell’anno precedente , hanno versato contributi o premi di previdenza complementare, devono comunicare al fondo pensione o all’impresa assicuratrice l’importo dei contributi o dei premi versati che non sono stati dedotti, in tutto o in parte, nella relativa dichiarazione dei redditi
31/12/2025 Come disposto infatti dall’art. 10 del DLgs. 66/2003, i lavoratori devono necessariamente fruire, entro l’anno di maturazione, di almeno 2 settimane di ferie, su richiesta in modo continuativo. Le ulteriori giornate residue devono essere godute, normalmente, entro 18 mesi dall’anno di maturazione.
31/12/2025 MANCATO PAGAMENTO RITENUTE SANZIONE PENALE – Per quanto riguarda le ritenute certificate, il nuovo art. 10-bis prevede che sia punito con la reclusione da 6 mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta, ritenute risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti per un ammontare superiore a 150.000 euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito non è in corso di estinzione mediante rateazione ex art. 3-bis del DLgs. 462/97
31/12/2025 MANCATO PAGAMENTO IVA SANZIONE PENALE – Il nuovo art. 10-ter del DLgs. 74/2000 prevede che sia punito con la reclusione da sei mesi a 2 anni chiunque non versa, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale, l’imposta sul valore aggiunto dovuta in base alla medesima dichiarazione, per un ammontare superiore a 250.000 euro per ciascun periodo d’imposta, se il debito tributario non è in corso di estinzione mediante rateazione, ai sensi dell’art. 3-bis del DLgs. 462/97.
31/12/2025 Ai sensi dei commi 2-ter e 2-quater dell’art. 5 del DL 63/2024, introdotti in sede di conversione, con specifico riferimento agli impianti fotovoltaici con moduli a terra, entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2025, la produzione e cessione di energia:
– entro la soglia dei 260.000 kWh anno, danno comunque luogo a redditi agrari determinati su base catastale ex art. 32 del TUIR;
– oltre detta soglia, in deroga alle previsioni sopra richiamate, fanno invece conseguire redditi d’impresa da determinare nei modi ordinari (senza facoltà di avvalersi del regime forfetario).
31/12/2025 I commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, articolo 13 del decreto Milleproroghe (D.L. n. 215/2023). intervenendo sull’art. 1, c. 44, legge n. 232/2016, prorogano agli anni 2024 e 2025 l’esenzione IRPEF destinata al comparto agricolo.
31/12/2025 Con la decisione (UE) 6.12.2022 n. 2411, è stata prorogata, sino al 31.12.2025, l’autorizzazione concessa all’Italia dal Consiglio dell’Unione europea a prevedere un limite forfetario del 40% alla detrazione dell’IVA assolta sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati “a fini professionali” (si veda l’art. 19-bis1 co. 1 lett. c) e d) del DPR 633/72).
31/12/2025 ASSEMBLEE DA REMOTO IN ASSENZA DI PREVISIONE STATUTATARIA – l comma 14-sexies dell’art. 3, D.L. n. 202/2024, inserito in sede di conversione in legge, dispone la riapertura dei termini, scaduti lo scorso 31 dicembre 2024, per tenere “a distanza” le assemblee di società, associazioni e fondazioni. In particolare, fino al prossimo 31 dicembre 2025, le società per azioni, le società in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le mutue assicuratrici potranno, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie, prevedere l’espressione del voto in via elettronica o per corrispondenza, nonché l’intervento all’assemblea da remoto (in videoconferenza, ad esempio).
31/12/2025 – fine la proroga del divieto di fatturazione elettronica delle prestazioni sanitarie fatture emesse ai privati persone fisiche per tutto il 2025 DL 202/2024 (c.d. DL “Milleproroghe”) L’art. 3, comma 6, D.L. n. 202/2024, come modificato in sede di conversione in legge, accorda la proroga fino al 31 dicembre 2025 (in precedenza 31 marzo 2025) del divieto di fatturazione elettronica sancito dall’art. 10-bis, D.L. n. 119/2018. Pertanto, almeno fino al prossimo 31 dicembre 2025, permane il divieto di emettere fatture elettroniche mediante il Sistema di Interscambio (SdI) per: a) i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (il divieto, infatti, opera esclusivamente nell’ambito delle prestazioni “B2C” e non nei rapporti “B2B”) B) i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera Sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto sistema;
gennaio 2026
01/01/2026 Fra le novità previste dalla legge di bilancio 2025 vi è anche l’introduzione, a partire dall’1.1.2026, dell’obbligo di integrazione del processo di rilevazione dei corrispettivi giornalieri con quello di pagamento elettronico (art. 1 co. 74-77 della L. 207/2024).
La misura ha lo scopo di facilitare i controlli consentendo la rilevazione di eventuali incoerenze tra “scontrini” emessi e incassi rilevati.
Nello specifico, mediante la modifica dell’art. 2 co. 3 del DLgs. 127/2015, da un lato viene disposto un obbligo di collegamento tecnico tra gli strumenti di rilevazione delle due tipologie di dati; dall’altro, viene stabilito che gli strumenti che rilevano i corrispettivi (es. registratori telematici) rilevano e trasmettono anche i dati dei pagamenti elettronici.
Secondo quanto specificato nella relazione di accompagnamento al Ddl. di bilancio 2025:
– la memorizzazione da parte dei registratori avrà ad oggetto le informazioni minime delle transazioni elettroniche;
– la trasmissione riguarderà l’importo complessivo dei pagamenti elettronici acquisiti, anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
01/01/2026 entrata in vigore testo unico processo tributario D.Lgs. 14 novembre 2024, n. 175 (le cui disposizioni, pur essendo già entrato in vigore, “si applicano dal 1° gennaio 2026”),
01/01/2026 entrata in vigore Collegamento tra strumenti di invio dei corrispettivi e strumenti di pagamento elettronico – legge di bilancio 2025
01/01/2026 A partire da gennaio 2026 scatterà l’obbligo, previsto dalla NIS2, di rispettare le tempistiche e le modalità di comunicazione degli incidenti cyber. A tal proposito, l’ACN ha pubblicato la nuova tassonomia cyber per favorire lo scambio di informazioni e facilitare il processo di notifica degli incidenti.
01/01/2026 si applica la direttiva Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) alle (con la possibilità di rimandare al 2028) le piccole e medie imprese con strumenti finanziari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati (che rientrino in almeno due degli intervalli di seguito indicati: totale dello Stato patrimoniale: superiore a 450.000 euro e inferiore a 25.000.000 di euro; ricavi netti delle vendite e delle prestazioni: superiore a 900.000 euro e inferiore a 50.000.000 di euro; numero medio dei dipendenti occupati durante l’esercizio: non inferiore a 11 e non superiore a 250);
01/01/2026 introduzione dal 2026 degli indici sintetici di affidabilità contributiva (ISAC) per gli esercenti attività di impresa, arti e professioni (per individuare e prevenire la sottrazione di basi imponibili all’imposizione contributiva), inizialmente per due settori economici tra quelli a maggior rischio di evasione ed elusione contributiva DL 28.10.2024 n. 160,
1/1/2026 Dal 1° gennaio 2026 POS e scontrini saranno connessi: il disegno di legge di Bilancio 2025introduce il vincolo di collegamento tecnico tra gli strumenti di pagamento elettronico e i registratori telematici. Il registratore potrà memorizzare sempre le informazioni di tutte le transazioni elettroniche, tranne i dati sensibili del cliente, e trasmettere all’Agenzia delle Entrate l’importo complessivo dei pagamenti elettronici giornalieri acquisiti dall’esercente anche indipendentemente dalla registrazione dei corrispettivi.
01/01/2025 verifica applicazione normativa in tema di whistleblowing – si applica gli enti e le società private che occupano oltre 50 dipendenti; Secondo le previsioni di ANAC (autorità nazionale anti corruzione) “ai fini del calcolo della media dei lavoratori impiegati negli enti del settore privato deve farsi riferimento al valore medio degli addetti (Elaborazione dati INPS) al 31/12 dell’anno solare precedente a quello in corso, contenuto nelle visure camerali. Quando l’impresa sia di nuova costituzione, considerato che il dato in questione viene aggiornato trimestralmente, va preso come riferimento il valore medio calcolato nell’ultima visura. Questa disposizione comporta che il calcolo dei lavoratori debba avvenire mediante il criterio “per teste”, conteggiando anche i lavoratori qualificati come apprendisti ed i lavoratori con rapporto a termine, senza effettuare riproporzione in relazione alla durata del contratto. Da tale conteggio, in funzione del metodo di calcolo “per teste” operato dalle Camere di Commercio, sono da intendersi esclusi i lavoratori occupati con contratto di somministrazione, i lavoratori distaccati da altro datore di lavoro e, ancora, tutti coloro che non vantano un contratto di lavoro subordinato: soci, collaboratori coordinati e continuativi, tirocinanti e titolari di impresa.
01/01/2026 verifica se dovuta imposta sui servizi digitali (ISD o digital service tax) disciplinata dall’art. 1 commi 35 e ss. della L. 145/2018 e dal provv. Agenzia delle Entrate n. 13185/2021, e i cui chiarimenti sono contenuti nella circ. Agenzia delle Entrate n. 3/2021.
01/01/2026 pre verifica nomina sindaco/revisore -bilancio consolidato in base ai dati stimati del bilancio
01/01/2026 verifica variazione periodicità modelli INTRA
01/01/2026 verifica applicabilità country by country report – Global Minimum Tax – l’informativa sulle imposte delle multinazionali -si applica ai grandi gruppi 750 milioni di ricavi si veda circolare 42/2024
01/01/2026 verifica tenuta scritture contabili di magazzino -si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 del DPR 695/96, l’obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino sorge a partire dal secondo periodo di imposta successivo a quello in cui, per la seconda volta consecutiva vengono contemporaneamente superate le seguenti soglie dimensionali: -5.164.569 euro di ricavi caratteristici, di cui all’art. 85 del TUIR;
-1.032.914 euro di rimanenze, di cui agli artt. 92 e 93 del TUIR.
01/01/2026 Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) verifica dei limiti per applicabilità normativa (si veda circolare 41/2024)
01/01/2026 verifica applicabilità direttiva NIS 2 si applica anche ad alcune tipologie di attività industriali – si veda i codici attività (circolare 53/2024)
01/01/2026 verifica possibilità (non è un obbligo) adempimento collaborativo – Requisiti soggettivi Il regime di adempimento collaborativo è riservato ai contribuenti che conseguono un volume di affari o di ricavi non inferiore a: 750 milioni di euro a decorrere dal 2024; 500 milioni di euro a decorrere dal 2026; 100 milioni di euro a decorrere dal 2028 (art. 7 co. 1-bis del DLgs. 128/2015).
01/01/2026 verificare passaggi regimi contabili – liquidazione iva – soggetti forfettari requisiti per mantenere il regime forfettario
01/01/2026 verifica fatturato iva di cassa per i soggetti che l’applicano tale regime – Possono esercitare l’opzione i soggetti passivi IVA (esercenti attività di impresa, arte o professione) che, nell’anno solare precedente, hanno realizzato un volume d’affari non superiore a 2 milioni di euro (o che, in caso di inizio attività, prevedono di realizzare un volume d’affari non superiore al suddetto ammontare).
01/01/2026 società di comodo negli ultimi tre anni divieto di riporto del credito iva
01/01/2026 organizzazione riunioni sicurezza
01/01/2026 verificare i corsi che devono frequentare i dipendenti ai fini della sicurezza
01/01/2026 organizzazione riunioni antiriciclaggio (professionisti tenuti alla normativa antiriciclaggio)
10/01/2026 pagamento compensi amministratore anno precedente per detrazione
16/01/2026 pagamento inps agricoltori
20/01/2026 dichiarazione conai (annuale IV trimestre anno precedente dicembre anno precedente)
25/01/2026 intra trimestrale
31/01/2026 invio agli agenti del conto provvigioni IV trimestre anno precedente
31/01/2026 denuncia variazione colture terreni e fabbricati inagibili
31/01/2026 comunicazione registro imprese numero dipendenti
31/01/2026 revisori contabili pagamento del contributo
31/01/2026 carbon tax
31/01/2026 invio ordine dott commercialisti dichiarazione relativa alla incompatibilità
31/01/2026 invio all’Agenzia Entrate pagamento assicurazione per visto di conformità
31/01/2026 dott commercialisti – dichiarazione all’ordine dei crediti formativi
31/01/2026 dichiarazione canone rai – non detenzione apparecchio
31/01/2026 attestazione spese pubblicità bonus anno precedente
31/01/2026 Rinnovo dell’assicurazione INAIL contro gli infortuni domestici entro il 31 gennaio – La tutela assicurativa in esame è obbligatoria per tutte le persone che hanno un’età compresa fra i 18 e i 67 anni e svolgono a titolo gratuito in modo abituale ed esclusivo senza vincolo di subordinazione attività rivolta alla cura dei componenti della famiglia e dell’ambiente in cui dimorano; l’obbligo è invece escluso qualora i soggetti esercitino altre attività per le quali esiste obbligo di iscrizione a un altro ente previdenziale. Ove un soggetto possegga tutti i requisiti indicati è obbligato all’iscrizione all’assicurazione INAIL proseguendo nella tutela effettuando il nuovo pagamento per l’anno 2022 o, in caso di prima iscrizione, effettuando il primo pagamento per dare il via alla tutela.
31/01/2026 invio spese sanitarie II semestre anno precedente
31/01/2026 conservazione fatture elettroniche relative all’anno 2023 (3 mesi dalla scadenza della dichiarazione dei redditi).
31/01/2026 compilazione libro inventari – (entro 3 mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione dei redditi ) –
31/01/2026 Stampa dei registri dopo tre mesi dalla presentazione della dichiarazione dei redditi – nuove regole circolare 47/2022
31/1/2026 NIS 2 termine per l’adempimento agli obblighi di base in materia di notifica di incidente decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2
febbraio 2026
01/02/2026 presentazione dichiarazione iva a rimborso
16/02/2026 pagamento contributi artigiani e commercianti fissi
16/02/2026 iva trimestrale soggetti speciali versamento
16/02/2026 versamento saldo e acconto inail –
16/02/2026 versamento saldo imposta sostitutiva tfr
20/02/2026 versamento enasarco iv trimestre anno precedente
28/02/2026 affitto fondi rustici registrazione e versamento imposta registro
28/02/2026 rilascio da parte dei dottori commercialisti attestazione cessione quote
28/02/2026 invio minimi e forfettari richiesta pagamento contributi inps senza minimale
28/02/2026 comunicazione del condominio delle spese di ristrutturazione etc
28/02/2026 invio agenzia entrate oneri deducibili e detraibili diverse dalle spese sanitarie compreso spese veterinarie
28/02/2026 comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche iva del quarto trimestre anno precedente
28/02/2026 scade il pagamento bollo fatture elettroniche IV trimestre anno precedente per effetto delle modifiche
28/2/2026 consorzi presentazione del bilancio
28/02/2026 scadenza modello red pensionati anno 2024 – Il RED è una dichiarazione reddituale che l’INPS richiede annualmente ai pensionati titolari di prestazioni collegate al reddito
28/02/2026 Credito d’imposta transizione 5.0 – Interconnessione dei beni 4.0 entro il 28.2.2026 (FAQ GSE 3.10.2024) Con l’aggiornamento delle FAQ rese disponibili sul sito del GSE, sono stati forniti ulteriori indicazioni in merito al credito d’imposta transizione 5.0 ex art. 38 del DL 19/2024 e DM 24.7.2024.
Tra i principali chiarimenti, si segnala il seguente: – l’interconnessione deve essere realizzata in tempo utile per essere comprovata, quindi entro il 28.2.2026;
28/02/2026 Ai sensi dell’art. 17 co. 3-bis del DPR 131/86, in deroga alla disciplina ordinaria della registrazione dei contratti di locazione (che impone di procedere a tale adempimento, per tutti i contratti, entro 30 giorni dalla stipula, dalla decorrenza, se anteriore), i contratti di affitto di fondi rustici non redatti per atto pubblico o per scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante denuncia cumulativa da presentare entro il mese di febbraio dell’anno successivo. Per i contratti di affitto di fondi rustici posti in essere nel 2025, la denuncia cumulativa deve essere presentata, con modalità telematiche o tradizionali, entro il 28.2.2026 Il DLgs. 139/2024 ha riformulato l’art. 17 co. 3-bis, prevedendo che le modalità di presentazione, anche telematica, della denuncia debbono essere definite con Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
marzo 2026
16/3/2026 presentazione modello telematico certificazioni uniche e consegna copia ai percepienti
16/03/2026 IVA ANNUALE DEI SOGGETTI TRIMESTRALI VERSAMENTO ULTIMO TRIMESTRE
16/03/2026 versamento tassa vidimazione libri sociali
16/03/2026 Consegna del modello CUPE – Ai soggetti residenti nel territorio dello Stato deve essere consegnata la certificazione relativa agli utili e agli altri proventi equiparati corrisposti nell’anno (c.d. “modello CUPE”) al fine di rendicontare gli utili derivanti dalla partecipazione in soggetti IRES in qualunque forma corrisposti, nonché i proventi assimilati, tra i quali rientrano i proventi derivanti da strumenti finanziari similari alle azioni o da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza.
In particolare, il modello CUPE deve essere consegnato al percipiente entro il 16 marzo dell’anno successivo all’erogazione del provento. Non è richiesto invece l’invio telematico del modello all’Agenzia delle Entrate. Secondo le istruzioni al modello CUPE, la certificazione non deve essere rilasciata per gli utili e gli altri proventi assoggettati a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva ordinariamente del 26% ai sensi degli artt. 27 e 27-ter del DPR 600/73.
16/03/2026 la trasmissione delle CU contenenti redditi dichiarabili mediante il Modello 730 o mediante il Modello Redditi PF dovrà essere invece obbligatoriamente effettuata entro il 16 marzo.
16/03/2026 gli amministratori devono trasmettere all’Anagrafe tributaria (mediante i software messi a disposizione dall’Agenzia) i dati relativi alle spese sostenute nel 2025 dal condominio (relativi alla precompilata 2026), entro il 16 marzo 2026. Se il condominio minimo ha nominato un amministratore, questo è tenuto a comunicare le spese relative agli interventi sulle parti comuni condominiali. Se, invece, non è stato nominato l’amministratore, l’Agenzia afferma che i condòmini del condominio minimo sono esonerati (senza deroghe) dall’obbligo di trasmissione all’Anagrafe tributaria dei dati condominiali (pare dunque superata la precedente FAQ del 23 marzo 2022);
31/03/2026 versamento firr agenti
31/03/2026 notaio invio attestazione versamento imposte sostitutive al cliente
31/03/2026 rilascio agli agenti di commercio l’attestazione del versamento di enasarco e firr per anno precedente
31/03/2026 Consegna Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti
31/03/2026 presentazione dichiarazione TOBIN TAX
31/03/2026 le Certificazioni Uniche contenenti esclusivamente redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale devono essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti. Non vanno più rilasciate le CU ne inviate all’agenzia delle entrate per i compensi ai soggetti in regime forfettario o di vantaggio.
aprile 2026
10/04/2026 -20/04/2026 comunicazione incasso contanti commercio minuti da stranieri
25/04/2026 intra trimestrale
30/04/2026 TERMINE approvazione bilanci
30/04/2026 invio agli agenti del conto provvigioni I trimestre
30/04/2026 rimborso iva infrannuale
30/04/2026 carbon tax
30/04/2026 presentazione dichiarazione iva relativa all’anno precedente
30/04/2026 termine di pagamento della imposta di bollo sui libri sociali (libro giornale e libro degli inventari) tenuti con modalità informatica, relativi al periodo di imposta 2023, per i soggetti con l’esercizio coincidente con l’anno solare. L’articolo 6, del Dm 17 giugno 2014, prevede, infatti, che entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio, tale imposta debba essere versata. La scadenza non interessa, invece, coloro che tengono i registri su supporto cartaceo o con sistemi meccanografici e trascritti su supporto cartaceo.
ulteriori scadenze
02/08/2026 regolamento intelligenza artificiale Dal 2.8.2026 troveranno applicazione tutte le disposizioni del regolamento e gli obblighi e le sanzioni per tutti i nuovi sistemi di intelligenza artificiale (circolare studio 35/2024)
31/10/2026 NIS 2 termine per l’adeguamento agli obblighi previsti in materia di gestione del rischio per la sicurezza informatica decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 230 del 1° ottobre 2024, di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 (NIS 2
10/07/2027 ANTIRICICLAGGIO – Il regolamento Ue 2024/1624, la cui quasi totalità degli articoli sarà applicabile a partire dal 10.7.2027, contiene nuove indicazioni in materia di individuazione e alla gestione dei dati del titolare effettivo. A livello operativo si evidenzia come i soggetti obbligati dovranno acquisire il numero del documento di identità del titolare effettivo (o dei titolari effettivi).
Con riferimento all’individuazione di tale figura, mentre attualmente per il DLgs. 231/2007 assume rilevanza la detenzione da parte di una persona fisica di una partecipazione superiore al 25% del capitale del cliente, secondo le nuove disposizioni europee la partecipazione risulterà rilevante, ai fini in commento, con la detenzione del solo 25% delle azioni o delle quote societarie.
Inoltre, ai fini della titolarità effettiva conterà non solo la proprietà delle azioni o partecipazioni, ma altresì la possibilità di esprimere il diritto di voto, circostanza questa che sarà posta allo stesso livello gerarchico del possesso della partecipazione e non, come attualmente stabilito dal DLgs. 231/2007, in modo subordinato alla detenzione patrimoniale della quota.
1/01/2028 si applica la direttiva Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) alle imprese di Paesi terzi – società non UE che realizzano un fatturato annuo superiore a euro 150 milioni nella UE e che hanno un’impresa figlia o una succursale nella UE, che si qualifica come grande impresa o PMI quotata e/o presenta un fatturato netto superiore a euro 40 milioni nell’esercizio precedente
1/7/2030 Fattura elettronica per le transazioni intra-UE dal 1° luglio 2030. È quanto prevede il pacchetto ViDA per adeguare le norme IVA all’era digitale. La fatturazione elettronica diventerà il sistema predefinito per l’emissione di fatture (entro 10 giorni dalla data in cui si è verificato il fatto generatore dell’imposta), nonché la condizione sostanziale per poter detrarre o recuperare l’IVA dovuta o assolta. Verrà contestualmente soppresso l’obbligo di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie, in quanto assorbito dagli obblighi di comunicazione digitale per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi transfrontaliere.
Scadenze ricorrenti e altri adempimenti
versamenti iva periodici – importi inferiori al limite minimo
Versamento relativo al mese di dicembre
L’art. 2 co. 2 del DLgs. 108/2024 apporta modifiche alla disciplina dei versamenti IVA periodici.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 1 co. 4 del DPR 23.3.98 n. 100, come modificato dal DLgs. 8.1.2024 n. 1, se l’importo di IVA periodica dovuto non supera il limite di 100,00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno. La previsione si applica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024.
L’art. 2 co. 2 del DLgs. 108/2024, modificando nuovamente l’art. 1 co. 4 del DPR 100/98, precisa che il versamento dell’IVA a debito risultante dalla liquidazione periodica del mese di dicembre è effettuato in ogni caso entro il giorno 16 del mese successivo, anche se di importo inferiore al limite minimo di 100,00 euro.
La precisazione si è resa necessaria in quanto il termine del 16 dicembre non poteva di fatto applicarsi per le somme dovute in base alla liquidazione del medesimo mese di dicembre (cfr. relazione tecnica al DLgs. 108/2024).
In sostanza, i soggetti che liquidano l’imposta mensilmente, quand’anche evidenzino nella liquidazione periodica del mese di dicembre un importo di IVA a debito non superiore a 100,00 euro, sono tenuti a versare tale importo entro il 16 gennaio dell’anno successivo.
Termine ultimo di versamento per i trimestrali “per opzione”
L’art. 2 co. 3 del DLgs. 108/2024 fissa al 16 novembre il termine ultimo entro il quale i soggetti che liquidano l’IVA trimestralmente per opzione, ai sensi dell’art. 7 del DPR 14.10.99 n. 542, devono versare l’imposta dovuta in relazione ai primi tre trimestri dell’anno, nel caso in cui il relativo importo non superi il limite di 100,00 euro. Viene modificato, a tal fine, l’art. 7 co. 1 lett. a) del DPR 542/99.
Come ricordato al paragrafo precedente, il DLgs. 1/2024 ha modificato la disciplina dei versamenti dell’IVA periodica a decorrere dalle somme dovute con riferimento alle liquidazioni periodiche relative all’anno d’imposta 2024, stabilendo che se l’importo dovuto non supera il limite di 100,00 euro il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese o trimestre successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Il termine del 16 dicembre, tuttavia, rischiava di determinare alcune criticità per i soggetti con liquidazione trimestrale, costituendo una scadenza aggiuntiva per i versamenti IVA. L’art. 2 co. 3 del DLgs. 108/2024 ha dunque anticipato la scadenza al 16 novembre, in modo da farla coincidere con quella ordinaria prevista per il versamento dell’IVA relativa al terzo trimestre.
Ritenute su redditi di lavoro autonomo, redditi diversi e provvigioni – Versamento cumulativo
Ai sensi dell’art. 9 co. 4 e 5 del DLgs. 1/2024, a decorrere dai compensi corrisposti dal mese di gennaio 2024, se l’importo dovuto in relazione alle ritenute di cui agli artt. 25 e 25-bis del DPR 600/73 non supera il limite di 100,00 euro, il versamento è effettuato insieme a quello relativo al mese successivo e comunque entro il 16 dicembre dello stesso anno.
Tale disposizione è da interpretare come la norma relativa al versamento delle ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore, di cui all’art. 25-ter del DPR 600/73, e deve quindi ritenersi possibile prorogare i versamenti di mese in mese, nel caso in cui l’importo totale, comprensivo di differimenti precedenti, non superi il limite di 100,00 euro, versando comunque cumulativamente l’importo dovuto entro il 16 dicembre di ogni anno.
Il versamento delle ritenute operate nel mese di dicembre deve comunque essere effettuato entro il 16 gennaio successivo, senza possibilità di differimento.
Si specifica che dovrebbe essere applicabile il chiarimento di cui alla circ. Agenzia delle Entrate 8/2017, secondo il quale è comunque possibile effettuare il versamento delle ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ritenute sono state operate, anche se di importo inferiore al limite.
I nuovi termini di presentazione delle dichiarazioni fiscali unico e irap
Intervenendo sull’art. 11 del DLgs. 8.1.2024 n. 1, l’art. 2 co. 6 lett. a) del DLgs. 108/2024 modifica nuovamente i termini a regime per la presentazione delle dichiarazioni fiscali.
In particolare, viene disposto il differimento:
- al 31 ottobre (rispetto al 30 settembre), a decorrere dal 2024, del termine finale di presentazione telematica delle dichiarazioni dei redditi e IRAP; per i soggetti IRES, il termine viene stabilito all’ultimo giorno del decimo mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta (rispetto al precedente termine dell’ultimo giorno del nono mese successivo alla chiusura del periodo d’imposta);
- al 15 aprile (rispetto al 1° aprile), a decorrere dal 2025, del termine iniziale di presentazione delle dichiarazioni dei redditi, della dichiarazione IRAP e del modello 770.
I modelli REDDITI 2024 e IRAP 2024, relativi al periodo d’imposta 2023 dei soggetti “solari”, dovranno quindi essere presentati in via telematica entro il 31.10.2024.
Conseguentemente, è stato abrogato l’art. 38 del DLgs. 12.2.2024 n. 13, il quale aveva stabilito il termine del 15.10.2024.
modello 770 e certificazioni
decreto legislativo nr. 108 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 182 del 5 agosto 2024.
Il modello Redditi e la dichiarazione IRAP 2024 anno di imposta 2023 dovranno essere trasmessi telematicamente entro il 31 ottobre 2024. A partire dai dichiarativi relativi all’anno di imposta 2024, l’invio potrà essere effettuato dal 15 aprile dell’anno successivo, ed entro il 31 ottobre. Medesimi termini sono previsti per la trasmissione del modello 770.
Certificazioni uniche
Cambia il termine di trasmissione delle Certificazioni Uniche, modificato al fine di consentire la raccolta dei dati da parte dell’Agenzia delle Entrate necessari alla predisposizione della dichiarazione precompilata. A partire dal 2025, saranno previste tre scadenze:
- entro il 16 marzo dovranno essere trasmesse, come di consueto, le certificazioni uniche relative ai redditi di lavoro dipendente e similari. Le CU afferenti ai redditi che derivano da prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale dovranno essere trasmesse telematicamente
- entro il 31 marzo.
- Resta possibile l’invio delle CU entro il termine di trasmissione del modello 770,entro il 31 ottobre, per quanto riguarda le certificazioni relative a redditi esenti o non dichiarabili con la dichiarazione precompilata.
sospensione invio atti – agosto e dicembre
DLgs. 8.1.2024 n. 1 (G.U. 12.1.2024 n. 9) art. 10 – Sospensione dell’invio di comunicazioni e inviti Versione in vigore dal 13.1.2024
Tessera sanitaria termine per l’invio della comunicazione
DLgs. 8.1.2024 n. 1 (G.U. 12.1.2024 n. 9)
Art. 12 – Semestralizzazione dei termini di invio al Sistema Tessera Sanitaria dei dati relativi alle spese sanitarie Versione in vigore dal 13.1.2024
termine di presentazione degli elenchi intrastat
Ripristinati i precedenti termini di presentazione dei modelli INTRASTAT – al 25 del mese o trimestre successivo
A sorpresa, la legge di conversione del “Decreto Semplificazioni”, in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ha ripristinato gli ordinari termini di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie.
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COMPENSAZIONI LIMITE A 2 MILIONI
La circolare 23 del 4 4 2022 riepiloga le regole per la compensazione e i relativi limiti
L’Agenzia evidenzia poi che dal 2022 è stato messo a regime il limite di 2 milioni di euro, per ciascun anno solare, ai sensi dell’art. 34 comma 1 della L. 388/2000, dei crediti d’imposta o contributivi compensabili nel modello F24 o rimborsabili su conto fiscale, già previsto per il solo anno 2021, dopo l’incremento a un milione avvenuto in relazione all’anno 2020. La circolare ricorda che in tale limite non rientrano i crediti d’imposta derivanti dall’applicazione di discipline agevolative (cfr. circ. n. 219/98 e ris. n. 86/99) per i quali rimane fermo il limite di compensazione annuale pari a 250.000 euro (ex art. 1 comma 53 della L. 244/2007). Il limite di cui all’art. 34 co. 1 della L. 388/2000 dovrebbe seguire una logica “di cassa”, in relazione alle compensazioni effettuate con il modello F24 nell’anno solare, indipendentemente dal periodo d’imposta del soggetto che le effettua e da quello di maturazione del credito. Secondo la C.T. Reg. Torino 18.7.2011 n. 49/10/11, invece, occorre fare riferimento “all’anno di maturazione del credito e non all’anno solare di utilizzo in compensazione“.
La dichiarazione IMU
deve essere presentata o, in alternativa, trasmessa in via telematica entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta. –
COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE IVA –
L’art. 3 co. 1 del DL 73/2022 modifica il termine di invio dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (art. 21-bis del DL 78/2010) riferite al secondo trimestre dell’anno.
In luogo del termine del 16 settembre, infatti, la comunicazione potrà essere effettuata entro il termine del 30 settembre di ciascun anno.
Rimangono invariati i termini riferiti al primo e al terzo trimestre, vale a dire l’ultimo giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento (rispettivamente 31 maggio e 30 novembre).
Per il quarto trimestre, invece, rimane il termine dell’ultimo giorno del mese di febbraio dell’anno successivo, con la possibilità di trasmettere i dati all’interno della dichiarazione IVA annuale (compilando il quadro VP) purché venga presentata entro la suddetta data (in luogo del termine ordinario del 30 aprile).
versamento ritenute:
il 16 di ogni mese
versamento contributi:
il 16 di ogni mese
deposito bilancio
entro 30 gg dalla approvazione
versamento iva liquidazione mensile:
il 16 di ogni mese
versamento iva trimestrale
16/5 – 16/8 16/11 16/3 (16/2 trimestrali speciali)
registrazione contratti di locazione:
entro 30 gg dalla scadenza (sottoscrizione)
deposito rinnovo cariche sociali:
entro 30 gg dal rinnovo
elenchi intra trimestrali:
entro il 25 del mese successivo al trimestre
elenco intra soggetti mensili:
entro il 25 del mese successivo
invio agenti conto provvigioni:
entro la fine del mese successivo del trimestre 30/4 31/07 31/10 31/01 anno successivo
imposte intrattenimenti:
entro il 16 di ogni mese
invio agenti riepilogo loro vendite:
entro la fine del mese
Pagamento bollo auto,
entro ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del bollo precedente.
inps artigiani e commercianti quote bollettini fissi
16/5 16/8 16/11 16/2 anno successivo
inps agricoltori
I termini di scadenza per il pagamento sono il 16 luglio, il 16 settembre, il 16 novembre e il 16 gennaio anno successivo
invio della dichiarazione di intento emesse –
all’AGenzia delle entrate e al Fornitore – da effettuare prima degli acquisti da parte di chi emette la dichiarazione di intento –
RIMBORSO IVA TRIMESTRALE
– entro la fine del mese successivo al trimestre (30/4 – 31/7 -31/10)
versamenti enasarco
1° trimestre: 20 Maggio – 2° trimestre 20 Agosto – 3° trimestre 20 Novembre – 4° trimestre 20 Febbraio dell’anno successivo -Firr 31 marzo
versamento firr agenti
Il pagamento è annuale: le imprese versano il Firr presso la Fondazione con scadenza 31 marzo dell’anno successivo
Comunicazione trasferimento di denaro o titoli al seguito per importi pari superiori ad euro 10mila DA PARTE DI RESIDENTE E NON RESIDENTI –
va presentata negli uffici doganali o di confine
Presentazione del meccanismo transfrontaliero
Il termine per la comunicazione del meccanismo transfrontaliero in caso di fornitore di servizi decorre dal giorno seguente a quello in cui è stata fornita, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza ai fini dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero soggetto all’obbligo di comunicazione. Pertanto, rileva la circostanza che il mandato fiduciario fosse in essere nel momento in cui è sorto l’obbligo di comunicazione.I fornitori di servizi sono tenuti alla comunicazione all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza riguardo all’elaborazione, commercializzazione, messa a disposizione ai fini dell’attuazione o gestione dell’attuazione del meccanismo da comunicare.Ne consegue che il momento rilevante ai fini della decorrenza dei termini per la comunicazione è da individuare esclusivamente con riferimento all’atto conclusivo della attività di consulenza o assistenza.
cooperative pagamento 3% contributo
L’adesione o meno ad una associazione nazionale riconosciuta incide sul termine di versamento di dette somme come segue:
- cooperativa aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento va effettuato entro 60 giorni dalla data di approvazione del bilancio;
- cooperativa non aderente ad una associazione nazionale riconosciuta, il versamento deve essere effettuato entro 300 giorni dalla data di chiusura dell’esercizi
PAGAMENTO IMPOSTE DI BOLLO SULLE FATTURE ELETTRONICHE
Scadenze
L’imposta viene calcolata e versata per trimestre. Entro il giorno 15 del mese successivo ad ogni trimestre vengono pubblicati, all’interno del portale “fatture e corrispettivi”, i due elenchi A e B.
Il soggetto passivo Iva può integrare l’elenco B entro la fine del mese successivo al trimestre. Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento va effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo; il termine di pagamento dell’imposta relativa alle fatture emesse nel secondo trimestre solare cade l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Differimento
Il calendario ordinario dei versamenti risulta tuttavia modificato, per primo e secondo trimestre, tenuto conto del suo ammontare. Se l’importo per il primo trimestre non supera 5mila euro, il versamento può essere eseguito entro il 30 settembre (e cioè alla scadenza del secondo trimestre). Se invece l’importo dovuto complessivamente per primo e secondo trimestre non supera tale limite, il versamento può essere eseguito entro il 30 novembre quindi entro la scadenza del terzo trimestre
limiti utilizzo contante
Dall’1.1.2016 al 30.6.2020 | 3.000 euro |
Dall’1.7.2020 al 31.12.2022 | 2.000 euro |
Dall’1.1.2023 | 5.000 euro |
tassa autotrasportatori
Le persone fisiche e giuridiche che, alla data del 31.12 di ogni , esercitano l’attività di autotrasporto di cose per conto di terzi, iscritte all’apposito Albo, devono versare la quota, relativa all’anno :per la copertura degli oneri per la tenuta dell’Albo degli autotrasportatori e il funzionamento dei relativi Comitati; con le previste modalità telematiche, tramite il sito www.alboautotrasporto.it, o mediante bollettino postale generato dalla funzione disponibile sul suddetto sito.
codice meccanografico
ll codice meccanografico è un codice identificativo che serve ad identificare le imprese italiane operanti abitualmente con l’estero, non solo per l’attività di interscambio commerciale ma anche per la realizzazione di imprese e di sistemi di partnership estere (joint venture) o le concessioni (franchising). L’Azienda che richiede il numero meccanografico è inserita nella banca dati delle imprese italiane operanti con l’estero (ITALIANCOM) e ha l’obbligo di confermare la propria posizione di operatore abituale con l’estero, aggiornando i dati dichiarati entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello del rilascio o della precedente convalida.
agenti di commercio – ritenute ridotte al 50%
Gli intermediari commerciali (es. agenti, mediatori, ecc.) che si avvalgono, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o terzi devono inviare al proprio committente, entro la fine dell’anno, la dichiarazione necessaria al fine di fruire delle ritenute ridotte sulle provvigioni relative all’anno successivo
Infatti, nelle more dell’emanazione delle disposizioni attuative previste dall’art. 25-bis co. 7 del DPR 600/73 (come sostituito dall’art. 27 co. 1 del DLgs. 175/2014), restano validi i chiarimenti della circ. Agenzia delle Entrate 31/2014 (§ 18), secondo la quale è possibile continuare a far riferimento al modello di dichiarazione definito dal DM 16.4.83, che può essere trasmesso, nei suddetti termini:
– con raccomandata con avviso di ricevimento;
– oppure anche tramite posta elettronica certificata
la dichiarazione è valida fino a revoca o alla perdita dei requisiti
Stampe registri: giornale inventari e beni ammortizzabili
La tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è regolare anche senza trascrizione immediata su supporti cartacei, purché la trascrizione avvenga, anche in unica soluzione entro i termini di legge (= entro 3 mesi dal termine di presentazione della dichiarazione), e purché, anche in sede di controlli ed ispezioni, i registri risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti alla loro presenza (art. 7, co. 4-ter, D.L. 357/1994). La stampa del libro giornale deve quindi essere effettuata entro 3 mesi.
Stessa scadenza per la stampa del libro inventari (3 mesi dal termine della presentazione della dichiarazione dei redditi).
Per quanto riguarda il libro dei beni ammortizzabili la teoria più accreditata ritiene che debba essere stampato entro 3 mesi. Aaltra teoria ritiene che debba esserlo entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi
La tenuta del registro dei beni ammortizzabili è prescritta dall’articolo 16 del DPR 600/1973, secondo cui: “Le società, gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo Comma dell’art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione.”.
L’articolo 7, comma 4-ter del D.L. 357/2004, prevede che: “A tutti gli effetti di legge, la tenuta di qualsiasi registro contabile con sistemi meccanografici è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei, nei termini di legge, dei dati relativi all’esercizio per il quale i termini di presentazione delle relative dichiarazioni annuali non siano scaduti da oltre tre mesi, allorquando anche in sede di controlli ed ispezioni gli stessi risultino aggiornati sugli appositi supporti magnetici e vengano stampati contestualmente alla richiesta avanzata dagli organi competenti ed in loro presenza”. Per il combinato disposto delle due norme, il termine entro cui stampare il registro dei beni ammortizzabili (o effettuare la sua conservazione digitale) è la fine del terzo mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Il collegato alla Legge di bilancio ha modificato le regole di tenuta dei registri IVA gestiti mediante sistemi elettronici, stabilendo l’obbligatorietà della relativa trascrizione su supporti cartacei soltanto ove specificamente richiesta in sede di controllo dagli organi procedenti. La novella è contenuta all’art. 19-octies comma 6 del DL 16 ottobre 2017 n. 148 che introduce il comma 4-quater all’art. 7 del DL 357/1994.
archiviazione fatture elettroniche
La conservazione sostitutiva deve avvenire entro il 3° mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi – Esempio La conservazione delle fatture elettroniche relative al 2024 dovrà essere effettuata entro il 31/01/2026 (la dichiarazione 2024 scade il 31/10/2024)
attività di intrattenimento – opzione iva ordinaria
Entro il 31 dicembre di ogni anno per gli esercenti le attività, i giochi e gli intrattenimenti, di cui alla tariffa allegata al Dpr 640/1972, scade il termine per dare comunicazione all’ufficio Siae, competente per domicilio fiscale, dell’opzione per l’applicazione dell’Iva nei modi ordinari.
commercio elettronico indiretto – nuovo sistema OSS – dichiarazione
Al fine di semplificare l’applicazione dell’IVA nel Paese di destino, il Mini One Stop Shop (MOSS), sinora riservato ai soli servizi TTE, è stato trasformato nel One Stop Shop (OSS), applicabile anche per le vendite comunitarie a distanza e per tutti i servizi verso privati che si considerano effettuati in altri Paesi membri diversi da quello di stabilimento.
Mediante l’iscrizione al sistema OSS, i soggetti passivi italiani possono applicare l’imposta in tutti i Paesi membri di spedizione dei beni, senza doversi identificare o nominare un rappresentante fiscale in ciascuno di essi.
L’imposta afferente alle operazioni realizzate, riepilogata in una dichiarazione da presentare con cadenza trimestrale (entro il giorno 30 del mese successivo al trimestre di riferimento), può essere quindi versata in Italia entro lo stesso termine di presentazione della dichiarazione riepilogativa (sarà poi l’Amministrazione Finanziaria a riversare l’IVA nei diversi Stati membri).
L’imposta da versare in applicazione del regime in esame non può essere compensata con gli eventuali crediti fiscali e contributivi di cui dispone il contribuente. Inoltre, dall’IVA dovuta nel sistema OSS non è possibile scomputare l’imposta assolta in Italia e all’estero.
conai
Il conai richiede a secondo dei soggetti a) dichiarazione annuale entro il 20/1 – dichiarazione trimestrale – entro il 20 del mese successivo al trimestre – dichiarazione mensile entro il 20 del mese successivo
Chi è obbligato?
L’obbligo è in capo a tutti i produttori di imballaggi. Si ricorda che, per la normativa Conai, vengono considerati come produttori anche gli importatori di imballaggi e i commercianti di imballaggi vuoti. Pertanto, anche tutte le aziende che importano imballaggi vuoti o merci imballate dall’estero o che trasferiscono dal produttore all’utilizzatore finale degli imballaggi vuoti hanno l’obbligo di presentare la dichiarazione periodica al Conai
La sanzione pecuniaria prevista per una o più delle infrazioni sopra riportate è pari al:
– 50% delle somme dovute, nel caso di prima infrazione;
– 150% delle somme dovute, nel caso di ulteriori infrazioni. L’applicazione di tale sanzione comporta altresì, in relazione alle relative violazioni individuate al comma 2, lettera e), la perdita del diritto all’utilizzo della procedura semplificata per un periodo di tre anni
Obbligo di comunicazione dei meccanismi transfrontalieri di pianificazione aggressiva
Con provv. Agenzia delle Entrate 26.11.2020 n. 364425 sono state previste le disposizioni attuative degli obblighi di comunicazione delle operazioni transfrontaliere “pericolose”, che trovano la loro disciplina nel DLgs. 100/2020.
Il DM regola aspetti quali il valore delle operazioni da comunicare, le condizioni a fronte delle quali è previsto l’obbligo e la nozione di “vantaggio principale” (main benefit), oltre a definire con maggiore precisione alcune casistiche, a seguito delle quali occorre attivare il monitoraggio, legate all’elusione della disciplina dello scambio di informazioni secondo il Common Reporting Standard.
Il provv. Agenzia delle Entrate 26.11.2020 n. 364425 contiene invece le regole tecniche per l’invio dei dati all’Agenzia delle Entrate, in vista della prima scadenza del 31.1.2021.
Ai fini della disciplina in esame, il comma 1, lettera a) dell’articolo 2 del decreto legislativo definisce “meccanismo transfrontaliero” uno schema, accordo o progetto, riguardante l’Italia e una o più giurisdizioni estere, qualora si verifichi almeno una delle cinque condizioni dettate dallo stesso comma.
I soggetti tenuti al nuovo adempimento (“intermediari”, secondo la definizione dell’art. 2 comma 1 lettera c) del DLgs. 100/2020) sono stati distinti dal DM 17 novembre 2020 in due categorie:
– i “promotori”, ovvero gli “ideatori” e/o “esecutori” dell’operazione internazionale pericolosa;
– i “fornitori di servizi”, i quali si limitano alla consulenza o all’assistenza nel contesto dell’operazione medesima.
Per quanto concerne i tempi entro cui assolvere ai suddetti obblighi, l’articolo 2 del decreto ministeriale dispone che il contribuente effettua la comunicazione entro trenta giorni a decorrere dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è stato messo a sua disposizione ai fini dell’attuazione o a quello in cui è stata avviata l’attuazione. Il medesimo articolo precisa, inoltre, che la data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero corrisponde al momento in cui il contribuente compie il primo atto avente effetti giuridici o la prima transazione finanziaria ai fini dell’attuazione del meccanismo.
In base all’art. 8ab, § 1, gli intermediari sono obbligati a notificare gli schemi di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno il controllo entro 30 giorni decorrenti dal giorno seguente a quello in cui si verifica per primo uno degli eventi indicati: messa a disposizione del meccanismo ai fini di attuazione, possibilità del meccanismo di essere attuato, compimento della prima fase nell’attuazione del meccanismo. Nel caso si tratti di intermediari che forniscono aiuto, assistenza o consulenza direttamente o per mezzo di altre persone, il termine va computato dal giorno seguente a quello di esecuzione della prestazione.