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OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO
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- lista paesi considerati ad alto rischio
- limiti utilizzo contanti e obblighi in capo ai dottori commercialisti
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PRIVACY C & A consulenti associati srl
Informativa trattamento dati C & A Consulenti Associati srl
PRIVACY STUDIO CASTAGNETTI
Informativa trattamento dati Dott Castagnetti ivan
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 e del dec legislativo 196/2003
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – GDPR) desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare del trattamento.
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Il Titolare del trattamento è il Dott CASTAGNETTI IVAN nato a Sassuolo il 17/1/1964 CF CSTVNI64A17I462W con Studio In Rubiera RE via P. Togliatti 1/1 e-mail castagnetti.i@ivancastagnetti.it presso cui risiedono i dati trattati.
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Il trattamento avrà ad oggetto i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, riferimenti bancari e di pagamento,) da Lei forniti al momento dell’instaurazione e nel corso del rapporto contrattuale.
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Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alla conclusione e alla corretta e completa esecuzione del rapporto contrattuale, oltre che per le finalità connesse e/o strumentali allo svolgimento dello steso e agli adempimenti previsti per legge ed ai fini della conclusione e della gestione del rapporto di incarico professionale ricevuto e per gli adempimenti previsti per lo svolgimento dell’attività di Dottore Commercialista, compreso la stesura delle dichiarazioni fiscali.
La sua email potrebbe essere inserita nelle mailing list dello studio per l’invio di informative di carattere fiscale e normativo o per comunicazioni relative ad obblighi di legge (si tratta quindi di un modo per effettuare la consulenza fiscale in base al rapporto contrattuale), potrà richiedere la cancellazione dalla lista di invio all’indirizzo email castagnetti.i@ivancastagnetti.it.
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Ai sensi dell’art. 9 (e/o 10) del Reg. UE 2016/679 e dell’art. 2septies e 2 ocsties dec legisl 196/2003 Lei potrebbe conferire dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta o forma orale in occasione della consegna. In caso di consegna di documenti di spese mediche che indichino stati di salute potrà dare il consenso anche in forma verbale al momento della consegna dei documenti all’incaricato del trattamento. Ogni componente dello studio ha ricevuto idonea formazione in tal senso ed è stato specificatamente autorizzato dal titolare del trattamento.
• Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare del trattamento e/o di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Reg. UE 2016/679.
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Il conferimento dei dati personali comuni, o di particolari categorie di dati, riveste natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della conclusione del contratto o per lo svolgimento delle attività di cui al punto 3 (Finalità del trattamento).
L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire tali dati personali, pertanto, comporterà l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto. 3 (Finalità del trattamento), con conseguente mancata prosecuzione del rapporto contrattuale
• Conservazione dei dati
I dati saranno conservati per il periodo di tempo strettamente necessario all’esecuzione della prestazione e successivamente, in attuazione degli obblighi previsti dalla legge, per un periodo massimo di 10 anni dalla cessazione del rapporto in osservanza del criterio civilistico del periodo di conservazione dei documenti rilevanti ai fini contabili, tributari e antiriciclaggio.
• Comunicazione dei dati
I dati personali possono venire a conoscenza degli incaricati del trattamento e possono essere comunicati, per le finalità di cui al punto. 3 (Finalità del trattamento), ad incaricati del trattamento designati, eventuali responsabili, collaboratori esterni [ad esempio: collaboratori/personale dello studio], e in genere, a tutti i soggetti pubblici e/o privati cui la comunicazione sia necessaria per il corretto adempimento delle suddette finalità e per l’adempimento degli obblighi di legge. Vi informo fin da ora che i dati potranno essere comunicati alla società di servizi C & A consulenti Associati srl di il dott. Castagnetti ivan è Amministratore Unico ed al dott. Moretti Marco dottore commercialista. Tali soggetti nominati quali responsabili esterni dei dati garantiranno gli stessi standard di garanzia in materia di protezione dei dati dello studio.
• Diffusione dei dati
I dati raccolti non sono soggetti a diffusione.
• Trasferimento dei dati personali all’estero
I Suoi dati criptati sono trasferiti per motivi di sicurezza (back up in cloud) in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, i dati non vengono traferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. Il trasferimento dei dati su Icloud avviene con dati criptati.
• Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 par. 1 e 4 del Reg. UE 679/2016.
• Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. 15 – 22 del Reg. UE 2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali e di ottenere l’accesso agli stessi;
- ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo;
- ottenere le indicazioni circa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, avere informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste per l’interessato; in tali casi, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia di riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, sia nel caso di trattamento di dati personali che di particolari categorie di dati personali (artt. 6 par. 1 lett. a) e 9 par. 2 lett. a).
Si riporta quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo di Via Palmiro Togliatti 1/1 Rubiera RE o all’eventuale nuovo indirizzo dello studio o a mezzo PEC/e-mail all’indirizzo pec ivancastagnetti@odcec.re.legalmail.it
Dott Castagnetti Ivan
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PRIVACY Regolamento (UE) 27.4.2016 n. 679 (G.U. UE 4.5.2016 n. L 119)
Art. 23 Limitazioni
Il diritto dell’Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento può limitare, mediante misure legislative, la portata degli obblighi e dei diritti di cui agli articoli da 12 a 22 e 34, nonché all’articolo 5, nella misura in cui le disposizioni ivi contenute corrispondano ai diritti e agli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22, qualora tale limitazione rispetti l’essenza dei diritti e delle libertà fondamentali e sia una misura necessaria e proporzionata in una società democratica per salvaguardare:
a) la sicurezza nazionale;
b) la difesa;
c) la sicurezza pubblica;
d) la prevenzione, l’indagine, l’accertamento e il perseguimento di reati o l’esecuzione di sanzioni penali, incluse la salvaguardia contro e la prevenzione di minacce alla sicurezza pubblica;
e) altri importanti obiettivi di interesse pubblico generale dell’Unione o di uno Stato membro, in particolare un rilevante interesse economico o finanziario dell’Unione o di uno Stato membro, anche in materia monetaria, di bilancio e tributaria, di sanità pubblica e sicurezza sociale;
f) la salvaguardia dell’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari;
g) le attività volte a prevenire, indagare, accertare e perseguire violazioni della deontologia delle professioni regolamentate;
h) una funzione di controllo, d’ispezione o di regolamentazione connessa, anche occasionalmente, all’esercizio di pubblici poteri nei casi di cui alle lettere da a), a e) e g);
i) la tutela dell’interessato o dei diritti e delle libertà altrui;
j) l’esecuzione delle azioni civili
In particolare qualsiasi misura legislativa di cui al paragrafo 1 contiene disposizioni specifiche riguardanti almeno, se del caso:
a) le finalità del trattamento o le categorie di trattamento;
b) le categorie di dati personali;
c) la portata delle limitazioni introdotte;
d) le garanzie per prevenire abusi o l’accesso o il trasferimento illeciti;
e) l’indicazione precisa del titolare del trattamento o delle categorie di titolari;
f) i periodi di conservazione e le garanzie applicabili tenuto conto della natura, dell’ambito di applicazione e delle finalità del trattamento o delle categorie di trattamento;
g) i rischi per i diritti e le libertà degli interessati; e
h) il diritto degli interessati di essere informati della limitazione, a meno che ciò possa compromettere la finalità della stessa
Privacy DLgs. 30.6.2003 n. 196 (S.O. n. 123/L G.U. 29.7.2003 n. 174) versione in vigore dal 19/9/2018
Art. 2 undecies Limitazioni ai diritti dell’interessato
I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 del Regolamento non possono essere esercitati con richiesta al titolare del trattamento ovvero con reclamo ai sensi dell’articolo 77 del Regolamento qualora dall’esercizio di tali diritti possa derivare un pregiudizio effettivo e concreto:
a) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di riciclaggio;
b) agli interessi tutelati in base alle disposizioni in materia di sostegno alle vittime di richieste estorsive;
c) all’attivita’ di Commissioni parlamentari d’inchiesta istituite ai sensi dell’articolo 82 della Costituzione;
d) alle attivita’ svolte da un soggetto pubblico, diverso dagli enti pubblici economici, in base ad espressa disposizione di legge, per esclusive finalita’ inerenti alla politica monetaria e valutaria, al sistema dei pagamenti, al controllo degli intermediari e dei mercati creditizi e finanziari, nonche’ alla tutela della loro stabilita’;
e) allo svolgimento delle investigazioni difensive o all’esercizio di un diritto in sede giudiziaria;
f) alla riservatezza dell’identita’ del dipendente che segnala ai sensi della legge 30 novembre 2017, n. 179, l’illecito di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio ufficio.
Nei casi di cui al comma 1, lettera c), si applica quanto previsto dai regolamenti parlamentari ovvero dalla legge o dalle norme istitutive della Commissione d’inchiesta.
Nei casi di cui al comma 1, lettere a), b), d) e) ed f) i diritti di cui al medesimo comma sono esercitati conformemente alle disposizioni di legge o di regolamento che regolano il settore, che devono almeno recare misure dirette a disciplinare gli ambiti di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento. L’esercizio dei medesimi diritti puo’, in ogni caso, essere ritardato, limitato o escluso con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita’ della limitazione, per il tempo e nei limiti in cui cio’ costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, al fine di salvaguardare gli interessi di cui al comma 1, lettere a), b), d), e) ed f). In tali casi, i diritti dell’interessato possono essere esercitati anche tramite il Garante con le modalita’ di cui all’articolo 160. In tale ipotesi, il Garante informa l’interessato di aver eseguito tutte le verifiche necessarie o di aver svolto un riesame, nonche’ del diritto dell’interessato di proporre ricorso giurisdizionale. Il titolare del trattamento informa l’interessato delle facolta’ di cui al presente comma
Art. 2 duodecies Limitazioni per ragioni di giustizia
In applicazione dell’articolo 23, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento, in relazione ai trattamenti di dati personali effettuati per ragioni di giustizia nell’ambito di procedimenti dinanzi agli uffici giudiziari di ogni ordine e grado nonche’ dinanzi al Consiglio superiore della magistratura e agli altri organi di autogoverno delle magistrature speciali o presso il Ministero della giustizia, i diritti e gli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento sono disciplinati nei limiti e con le modalita’ previste dalle disposizioni di legge o di Regolamento che regolano tali procedimenti, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 23, paragrafo 2, del Regolamento.
Fermo quanto previsto dal comma 1, l’esercizio dei diritti e l’adempimento degli obblighi di cui agli articoli da 12 a 22 e 34 del Regolamento possono, in ogni caso, essere ritardati, limitati o esclusi, con comunicazione motivata e resa senza ritardo all’interessato, a meno che la comunicazione possa compromettere la finalita’ della limitazione, nella misura e per il tempo in cui cio’ costituisca una misura necessaria e proporzionata, tenuto conto dei diritti fondamentali e dei legittimi interessi dell’interessato, per salvaguardare l’indipendenza della magistratura e dei procedimenti giudiziari.
Si applica l’articolo 2-undecies, comma 3, terzo, quarto e quinto periodo
Ai fini del presente articolo si intendono effettuati per ragioni di giustizia i trattamenti di dati personali correlati alla trattazione giudiziaria di affari e di controversie, i trattamenti effettuati in materia di trattamento giuridico ed economico del personale di magistratura, nonche’ i trattamenti svolti nell’ambito delle attivita’ ispettive su uffici giudiziari. Le ragioni di giustizia non ricorrono per l’ordinaria attivita’ amministrativo-gestionale di personale, mezzi o strutture, quando non e’ pregiudicata la segretezza di atti direttamente connessi alla trattazione giudiziaria di procedimenti.
privacy Esercizio di diritti in materia di protezione dei dati personali (artt. 15 – 22 del regolamento)
All’attenzione di
(indicare il titolare del trattamento)
Si riporta di seguito il modello predisposto dal Garante della privacy per l’esercizio dei diritti in materia di protezione dei dati personali ai sensi degli artt. 15 – 22 del regolamento, disponibile sul proprio sito Internet www.garanteprivacy.it.
La domanda va indirizzata al titolare del trattamento,
ESERCIZIO DI DIRITTI IN MATERIA DI PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI
(artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il/La sottoscritto/a ………………………………………………………………………………….
nato/a a ………………………………. il ……………………………, esercita con la presente richiesta i seguenti diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento (UE) 2016/679:
1. Accesso ai dati personali
(art. 15 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto (barrare solo le caselle che interessano):
- chiede conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano;
- in caso di conferma, chiede di ottenere l’accesso a tali dati, una copia degli stessi, e tutte le informazioni previste alle lettere da a) a h) dell’art. 15, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679, e in particolare;
- le finalità del trattamento;
- le categorie di dati personali trattate;
- i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- l’origine dei dati (ovvero il soggetto o la specifica fonte dalla quale essi sono stati acquisiti);
- l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e le informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l’interessato.
2. Richiesta di intervento sui dati
(art. 16-18 del Regolamento (UE) 2016/679)
Il sottoscritto chiede di effettuare le seguenti operazioni (barrare solo le caselle che interessano):
- rettificazione e/o aggiornamento dei dati (art. 16 del Regolamento (UE) 2016/679);
- cancellazione dei dati (art. 17, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679), per i seguenti motivi (specificare quali):
a)…;
b)….;
c)…;
- nei casi previsti all’art. 17, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679, l’attestazione che il titolare ha informato altri titolari di trattamento della richiesta dell’interessato di cancellare link, copie o riproduzioni dei suoi dati personali;
- limitazione del trattamento (art. 18) per i seguenti motivi (barrare le caselle che interessano):
- contesta l’esattezza dei dati personali;
- il trattamento dei dati è illecito;
- i dati sono necessari all’interessato per l’accertamento, l’esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- l’interessato si è opposto al trattamento dei dati ai sensi dell’art. 21, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
3. Portabilità dei dati
(art. 20 del Regolamento (UE) 2016/679)
Con riferimento a tutti i dati personali forniti al titolare, il sottoscritto chiede di (barrare solo le caselle che interessano):
- ricevere tali dati in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico;
- trasmettere direttamente al seguente diverso titolare del trattamento (specificare i riferimenti identificativi e di contatto del titolare: ………………..):
- tutti i dati personali forniti al titolare;
- un sottoinsieme di tali dati.
La presente richiesta riguarda (indicare i dati personali, le categorie di dati o il trattamento cui si fa riferimento):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
4. Opposizione al trattamento
(art. 21, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/679)
- Il sottoscritto si oppone al trattamento dei suoi dati personali ai sensi dell’art. 6, paragrafo 1, lettera e) o lettera f), per i seguenti motivi legati alla sua situazione particolare (specificare):
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
5. Opposizione al trattamento per fini di marketing diretto
(art. 21, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/679)
- Il sottoscritto si oppone al trattamento dei dati effettuato a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
_______________________________________________________________________
Il sottoscritto:
- Chiede di essere informato, ai sensi dell’art. 12, paragrafo 4 del Regolamento (UE) 2016/679, al più tardi entro un mese dal ricevimento della presente richiesta, degli eventuali motivi che impediscono al titolare di fornire le informazioni o svolgere le operazioni richieste.
- Chiede, in particolare, di essere informato della sussistenza di eventuali condizioni che impediscono al titolare di identificarlo come interessato, ai sensi dell’art. 11, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2016/679.
INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REG. UE 2016/679 e del dec legislativo 196/2003 protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali COMUNICAZIONE WHISTLEBLOWING – segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrita’ dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato,
Ai sensi dell’art. 13 del Reg. UE 2016/679 (relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati – GDPR) desideriamo informarLa che i dati personali da Lei forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuto il Titolare del trattamento.
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Il Titolare del trattamento è il Dott CASTAGNETTI IVAN nato a Sassuolo il 17/1/1964 CF CSTVNI64A17I462W con Studio In Rubiera RE via P. Togliatti 1/1 e-mail castagnetti.i@ivancastagnetti.it presso cui risiedono i dati trattati.
Oggetto del Trattamento
Il trattamento avrà ad oggetto i dati personali, identificativi (ad esempio, nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail, evetuali riferimenti bancari e di pagamento,segnalazione di violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrita’ dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo da Lei forniti al momento della segnalazione.
- Finalità del trattamento
Il trattamento dei dati personali da Lei forniti è finalizzato unicamente alla conclusione e alla corretta e completa esecuzione di quanto previsto dalla normativa in materia.
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Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo Suo libero ed esplicito consenso, manifestato in forma scritta o forma orale in occasione della consegna.
Modalità di trattamento
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del Reg. UE 2016/679 in materia di misure di sicurezza, ad opera del Titolare del trattamento e/o di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 29 del Reg. UE 2016/679.
- Conferimento dei dati
Il conferimento dei dati personali comuni, o di particolari categorie di dati, potrebbe rivestire natura obbligatoria, in quanto necessario ai fini della legislazione in materia. L’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire tali dati personali, pertanto, potrebbe comportare l’impossibilità di adempiere alle attività di cui al punto. 3 (Finalità del trattamento).
La modalità di conferimento sono quelli previsti dalla legge in materia di segnalazione di fatti illeciti.
Le segnalazioni sono effettuate in forma scritta, anche con modalita’ informatiche, oppure in forma orale. Le segnalazioni interne in forma orale sono effettuate attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale sul numero di cellulare personale previa richiesta dello stesso allo studio se non conosciuto ovvero, su richiesta della persona segnalante, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.
Le segnalazioni possono essere comunicate anche oralmente o trasmesse, in busta chiusa con la dicitura riservata, all’indirizzo dello studio e poste all’attenzione del DOTT CASTAGNETTI IVAN. al fine di garantire la massima riservatezza la segnalazione potrà essere effettuata con cosegna di due buste chiuse, la prima contenente i dati identificativi del segnalante insieme a copia del documento di riconoscimento, la seconda con la segnalazione in modo da separare dalla stessa i dati indentificativi del segnalante, entrambe le buste dovranno poi essere inserite in una terza busta recante la dicitura riservata e consegnata al DOTT CASTAGNETTI IVAN
Le segnalazioni sono conservate a cura del DOTT CASTAGNETTI IVAN . È inoltre assicurata la riservatezza dell’identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge. Sara cura del titolare del trattamento procedere come prevede la legge all’analisi della segnalazione.
- Conservazione dei dati
I dati sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre 5 anni a decorrere dalla data della comunicazione dell’esito finale della procedura di segnalazione.
- Comunicazione dei dati
I dati personali possono essere comunicati a terzi (es legali) in base a quanto previsto e nei limiti consentivi dalla legge in materia. Tali soggetti saranno nominati quali responsabili esterni dei dati e garantiranno gli standard di garanzia in materia di protezione dei dati.
- Diffusione dei dati
I dati raccolti non sono soggetti a diffusione.
- Trasferimento dei dati personali all’estero
I Suoi dati criptati sono trasferiti per motivi di sicurezza (back up in cloud) in uno degli Stati membri dell’Unione Europea, i dati non vengono traferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea. Il trasferimento dei dati su Icloud avviene con dati criptati.
- Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Non viene adottato alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’art. 22 par. 1 e 4 del Reg. UE 679/2016.
- Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi degli art. 15 – 22 del Reg. UE 2016/679, il diritto di:
- chiedere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di propri dati personali e di ottenere l’accesso agli stessi;
- ottenere la rettifica, la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento;
- opporsi al trattamento in qualsiasi momento;
- proporre reclamo a un’autorità di controllo;
- ottenere le indicazioni circa l’esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, e, almeno in tali casi, avere informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l’importanza e le conseguenze previste per l’interessato; in tali casi, l’interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento;
- ottenere la portabilità dei dati, ossia di riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, sia nel caso di trattamento di dati personali che di particolari categorie di dati personali (artt. 6 par. 1 lett. a) e 9 par. 2 lett. a).
Si riporta quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell’articolo 5, comma 2;
e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
- L’interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.
Può esercitare i Suoi diritti con richiesta scritta inviata al Titolare del trattamento a mezzo lettera raccomandata a/r all’indirizzo di Via Palmiro Togliatti 1/1 Rubiera RE o all’eventuale nuovo indirizzo dello studio o a mezzo PEC/e-mail all’indirizzo pec ivancastagnetti@odcec.re.legalmail.it
Rubiera 4/2/2024
Dott Castagnetti Ivan
ANTIRICICLAGGIO
GLI OBBLIGHI
Le disposizioni del decreto 231/2007 come modificato dal dec leg 25/05/2017 n. 90 entrato in vigore il 4/7/2017 si applicano a fini di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo. Per le finalità di prevenzione e contrasto dell’uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo il decreto detta misure volte a tutelare l’integrità del sistema economico e finanziario e la correttezza dei comportamenti degli operatori tenuti alla loro osservanza (art. 2 co. 2 primo periodo).
Il testo aggiornato del decreto legislativo 231/2007 può essere reperito
http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-antiricic/
Sono soggetti alla disciplina i soggetti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
OBBLIGHI DEL CLIENTE AI FINI DELLA NORMATIVA ANTIRICICLAGGIO
L’art. 22 del Decreto 231/2007 statuisce l’obbligo generale a carico del cliente di fornire per iscritto, sotto la propria responsabilità, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica come i dottori commercialisti. I clienti forniscono per iscritto, sotto la propria responsabilita’, tutte le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica.
Analogamente, l’art. 19 co. 1 lett. a) D.Lgs. 231/2007, impone al cliente di fornire, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l’identificazione del titolare effettivo. Si tratta di un obbligo la cui inosservanza è sanzionata penalmente. L’art. 55 co. 3 del decreto antiriciclaggio, dispone che “Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque essendo obbligato, ai sensi del presente decreto, a fornire i dati e le informazioni necessarie ai fini dell’adeguata verifica della clientela, fornisce dati falsi o informazioni non veritiere, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro”. Ne discende, a carico del cliente, un obbligo di dichiarare il vero al quale è correlata una presunzione di veridicità in relazione ai dati e alle informazioni fornite.
Il cliente dovrà sottoscrivere una dichiarazione come da allegato modulo AV4 predisposto dall’ordine dei dottori commercialisti, FAC SIMILE PRECEDENTE MODULO FAC SIMILE NUOVO MODULO
il nuovo modulo è tratto dal documento datato 9.3.2021 del CNDCEC pubblicato un aggiornamento delle Linee Guida, rimasto ad oggi (luglio 2023) in bozza.
nb Il cliente deve comunicare allo studio la variazione dei dati già comunicati.
TITOLARE EFFETTIVO – INDIVIDUAZIONE ART. 20 -versione in vigore dal 10/11/2019
1. | Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e’ attribuibile la proprieta’ diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo. |
2. | 2. Nel caso in cui il cliente sia una societa’ di capitali: a) costituisce indicazione di proprieta’ diretta la titolarita’ di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica; b) costituisce indicazione di proprieta’ indiretta la titolarita’ di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di societa’ controllate, societa’ fiduciarie o per interposta persona. |
3. | Nelle ipotesi in cui l’esame dell’assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui e’ attribuibile la proprieta’ diretta o indiretta dell’ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, e’ attribuibile il controllo del medesimo in forza: a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria; b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un’influenza dominante in assemblea ordinaria; c) dell’esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un’influenza dominante. |
4. | Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi: a) i fondatori, ove in vita; b) i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili; c) i titolari di poteri di rappresentanza legale, direzione e amministrazione. |
5. | Qualora l’applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o piu’ titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della societa’ o del cliente comunque diverso dalla persona fisica. |
6. | I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell’individuazione del titolare effettivo nonche’, con specifico riferimento al titolare effettivo individuato ai sensi del comma 5, delle ragioni che non hanno consentito di individuare il titolare effettivo ai sensi dei commi 1, 2, 3 e 4 del presente articolo |
COSA SONO GLI OBBLIGHI DI ADEGUTA VERIFICA IN CAPO AI DOTTORI COMMERCIALISTI ART. 18
PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE – PPE – I CLIENTI DEVONO SEGNALARE DI ESSERE PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
sono persone politicamente esposte:
le persone fisiche che
occupano o hanno cessato di occupare da meno di un anno importanti cariche
pubbliche, nonche’ i loro familiari e coloro che con i predetti soggetti
intrattengono notoriamente stretti legami, come di seguito elencate:
1) sono persone fisiche che occupano o hanno
occupato importanti cariche pubbliche coloro che ricoprono o hanno ricoperto la
carica di:
1.1 Presidente della Repubblica, Presidente del
Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione,
assessore regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o citta’ metropolitana,
Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti nonche’
cariche analoghe in Stati esteri;
1.2 deputato, senatore, parlamentare europeo,
consigliere regionale nonche’ cariche analoghe in Stati esteri;
1.3 membro degli organi direttivi centrali di
partiti politici;
1.4 giudice della Corte Costituzionale,
magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei conti, consigliere di
Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la
Regione siciliana nonche’ cariche analoghe in Stati esteri;
1.5 membro degli organi direttivi delle banche
centrali e delle autorita’ indipendenti;
1.6 ambasciatore, incaricato d’affari ovvero
cariche equivalenti in Stati esteri, ufficiale di grado apicale delle forze
armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
1.7 componente degli organi di amministrazione,
direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo
Stato italiano o da uno Stato estero ovvero partecipate, in misura prevalente o
totalitaria, dalle Regioni, da comuni capoluoghi di provincia e citta’
metropolitane e da comuni con popolazione complessivamente non inferiore a
15.000 abitanti;
1.8 direttore generale di ASL e di azienda
ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli altri enti del
servizio sanitario nazionale.
1.9 direttore, vicedirettore e membro
dell’organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in
organizzazioni internazionali;
2) sono familiari di persone politicamente
esposte: i genitori, il coniuge o la persona legata in unione civile o
convivenza di fatto o istituti assimilabili alla persona politicamente esposta,
i figli e i loro coniugi nonche’ le persone legate ai figli in unione civile o
convivenza di fatto o istituti assimilabili;
3) sono soggetti con i quali le persone
politicamente esposte intrattengono notoriamente stretti legami:
3.1. le persone fisiche che, ai sensi del
presente decreto detengono, congiuntamente alla persona politicamente esposta,
la titolarita’ effettiva di enti giuridici, trust e istituti giuridici affini
ovvero che intrattengono con la persona politicamente esposta stretti rapporti
d’affari;
3.2 le persone fisiche che detengono solo
formalmente il controllo totalitario di un’entita’ notoriamente costituita, di
fatto, nell’interesse e a beneficio di una persona politicamente esposta;
OBBLIGO A CARICO DEI PROFESSIONISTI IN CASO DI PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE
I soggetti obbligati
definiscono adeguate procedure, basate sul rischio, per determinare se il
cliente sia una persona politicamente esposta e, nel caso di rapporti
continuativi, prestazioni professionali o operazioni con persone politicamente
esposte, oltre alle ordinarie misure di adeguata verifica della clientela,
adottano le seguenti ulteriori misure:
a) ottengono l’autorizzazione dei soggetti
titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o,
comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o
proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione
professionale o effettuare un’operazione occasionale con tali clienti;
b) applicano misure adeguate per stabilire
l’origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o
nell’operazione; (linee guida prevedono
che si rende necessario effettuare un’analisi del
patrimonio e del reddito della PPE)
c) e assicurano un controllo costante e rafforzato
del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
I DOTTORI COMMERCIALISTI SONO OBBLIGATI A SEGNALARE LE OPERAZIONI SOSPETTE ART. 25
La segnalazione di operazione sospetta è una comunicazione obbligatoria all’Unità di Informazione Finanziaria della Banca d’Italia su quelle richieste di investimenti o di movimenti di denaro che possono nascondere una finalità illecita.
L’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (anche nota come UIF) è l’unità di intelligence finanziaria italiana, autorità nazionale indipendente con funzioni di contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, istituita ai sensi del D.Lgs. n. 231/2007 in regime di autonomia operativa e gestionale presso la Banca d’Italia. Dal 2008 ha acquisito le competenze che in precedenza erano assegnate all’Ufficio Italiano dei cambi.
1. | I soggetti obbligati, prima di compiere l’operazione, inviano senza ritardo alla UIF, una segnalazione di operazione sospetta quando sanno, sospettano o hanno motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo o che comunque i fondi, indipendentemente dalla loro entita’, provengano da attivita’ criminosa. Il sospetto e’ desunto dalle caratteristiche, dall’entita’, dalla natura delle operazioni, dal loro collegamento o frazionamento o da qualsivoglia altra circostanza conosciuta, in ragione delle funzioni esercitate, tenuto conto anche della capacita’ economica e dell’attivita’ svolta dal soggetto cui e’ riferita, in base agli elementi acquisiti ai sensi del presente decreto. Il ricorso frequente o ingiustificato ad operazioni in contante, anche se non eccedenti la soglia di cui all’articolo 49 e, in particolare, il prelievo o il versamento in contante di importi non coerenti con il profilo di rischio del cliente, costituisce elemento di sospetto. La UIF, con le modalita’ di cui all’articolo 6, comma 4, lettera e), emana e aggiorna periodicamente indicatori di anomalia, al fine di agevolare l’individuazione delle operazioni sospette. |
2. | In presenza degli elementi di sospetto di cui al comma 1, i soggetti obbligati non compiono l’operazione fino al momento in cui non hanno provveduto ad effettuare la segnalazione di operazione sospetta. Sono fatti salvi i casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto ovvero nei casi in cui l’esecuzione dell’operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operativita’ ovvero nei casi in cui il differimento dell’operazione possa ostacolare le indagini. In dette ipotesi, i soggetti obbligati, dopo aver ricevuto l’atto o eseguito l’operazione, ne informano immediatamente la UIF. |
3. | I soggetti obbligati effettuano la segnalazione contenente i dati, le informazioni, la descrizione delle operazioni ed i motivi del sospetto, e collaborano con la UIF, rispondendo tempestivamente alla richiesta di ulteriori informazioni. La UIF, con le modalita’ di cui all’articolo 6, comma 4, lettera d), emana istruzioni per la rilevazione e la segnalazione delle operazioni sospette al fine di assicurare tempestivita’, completezza e riservatezza delle stesse. |
4. | Le comunicazioni delle informazioni, effettuate in buona fede dai soggetti obbligati, dai loro dipendenti o amministratori ai fini della segnalazione di operazioni sospette, non costituiscono violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative. Le medesime comunicazioni non comportano responsabilita’ di alcun tipo anche nelle ipotesi in cui colui che le effettua non sia a conoscenza dell’attivita’ criminosa sottostante e a prescindere dal fatto che l’attivita’ illegale sia stata realizzata. |
5. | L’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette non si applica ai professionisti per le informazioni che essi ricevono da un loro cliente o ottengono riguardo allo stesso nel corso dell’esame della posizione giuridica o dell’espletamento dei compiti di difesa o di rappresentanza del medesimo in un procedimento innanzi a un’autorita’ giudiziaria o in relazione a tale procedimento, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita da uno o piu’ avvocati ai sensi di legge, compresa la consulenza sull’eventualita’ di intentarlo o evitarlo, ove tali informazioni siano ricevute o ottenute prima, durante o dopo il procedimento stesso. |
Gli indicatori di anomalia e gli schemi e modelli di comportamenti anomali costituiscono gli strumenti di ausilio previsti dal d. lgs. 231/2007 per la rilevazione delle operazioni sospette. Gli schemi sono pubblicati dall’UIF unità di informazione finanzia link .
decreto ministero giustiza 16 04 2010
Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l’individuazione di operazioni sospette di riciclaggio da parte di talune categorie di professionisti e dei revisori contabili
Utif aprile 2015 casistiche di riciclaggio
The FATF issued a paper on COVID-19 related Money Laundering and Terrorist Financing Risks and Policy Responses. This paper identifies challenges and new money laundering and terrorist financing threats and vulnerabilities arising from the COVID-19 crisis. The FATF updated this paper in December 2020.
Comunicazione UIF del 16 aprile 2020
Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi con l’emergenza da COVID-19
uif indicatori anomalia 10 11 2020
Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell’articolo 6, comma 7, lettera b), del d.lgs. 231/2007 – Operatività connessa con illeciti fiscali
Al fine di agevolare l’adempimento degli obblighi di collaborazione attiva con specifico riferimento alle operatività sospette in materia fiscale, con la comunicazione del 10 novembre 2020 l’UIF aggiorna gli schemi di anomalia adottati nel 2010 e nel 2012 – rispettivamente in tema di frodi sull’IVA intracomunitaria e in materia di frodi fiscali internazionali e nelle fatturazioni – e pubblica un nuovo schema dedicato alla cessione dei crediti fiscali fittizi e altri indebiti utilizzi
indicatore sintetico per individuare potenziali società “cartiere”
Il 7.12.2020 l’Unità di Informazione Finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato, nell’ambito della collana indicatore sintetico per individuare potenziali società “cartiere” link
Emergenza da COVID-19 – Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria (Comunicazione UIF 11.2.2021) link
La UIF ha reso disponibile la “Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi all’emergenza da COVID-19” che integra il precedente documento del 16.4.2020, fornendo ulteriori elementi di attenzione connessi con la gestione della pandemia, emersi sulla base delle attività di osservazione e di studio condotte dall’unità di intelligence. Tra le operazioni a rischio esaminate nel testo assumono particolare rilevanza quelle connesse:
– alle detrazioni fiscali riconosciute a fronte dell’esecuzione di specifici interventi, come quelli di recupero del patrimonio edilizio, e alla cessione dei relativi crediti d’imposta al fine di velocizzarne la monetizzazione;
– al comparto dei contributi a fondo perduto, dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica e delle altre agevolazioni previste da provvedimenti emergenziali;
– al perdurante massiccio utilizzo della rete internet e dell’e-commerce;
– alle transazioni dirette verso il cosiddetto dark web, indicato recentemente per l’acquisto di prodotti medicinali non sicuri, in genere a fronte della corresponsione di valute virtuali;
– allo sviluppo di operazioni che coinvolgono le piattaforme o app di brokeraggio
comunicazione uif del 11 2 2021
Dalla UIF versione aggiornata del manuale utente per le segnalazioni di operazioni sospette
La Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha reso disponibile la versione aggiornata (1.8) del utente per l’invio delle segnalazioni di operazioni sospette (SOS – link
L’Unità di informazione finanziaria per l’Italia (UIF) ha pubblicato la terza newsletter del 2021 dove vengono forniti dati aggiornati sulle segnalazioni “COVID-19” e ricordati i nuovi fattori di rischio da tenere in considerazione ai fini della collaborazione attiva in materia antiriciclaggio.
Nel quarto numero della serie dedicata alle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo della collana “Quaderni dell’antiriciclaggio”, pubblicata il 17.6.2021, l’UIF si propone di fornire ai destinatari degli obblighi di collaborazione attiva “una selezione di fattispecie riguardanti i fenomeni più recenti individuati dalla UIF attraverso le segnalazioni di operazioni sospette, gli accertamenti ispettivi, gli scambi informativi con le Financial Intelligence Unit estere o evidenziati mediante l’analisi incrociata delle basi dati disponibili”.
La descrizione dei singoli casi è introdotta da un breve abstract, seguito dalla descrizione dei fatti oggetto di analisi e dal rinvio agli indicatori di anomalia ritenuti applicabili.
Nell’ambito delle diverse fattispecie vengono analizzati, ad esempio, casi di:
– intestazione fittizia di quote societarie acquisite tramite indebito utilizzo di finanziamenti pubblici; – flussi finanziari anomali connessi all’importazione di merci tessili dalla Cina con finalità di evasione di IVA e dazi; – utilizzo anomalo di trust come veicolo per la raccolta del capitale necessario a finanziare iniziative imprenditoriali–frode fiscale internazionale realizzata attraverso conti di corrispondenza – riciclaggio di proventi derivanti da una truffa ai danni dello Stato perpetrata mediante l’utilizzo di modelli F24
circolare Eutekne Dall’UIF nuove casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo 24/09/2021.
Nuovi indicatori di anomalia UIF (provvedimento UIF 12.5.2023)
Il 12.5.2023 l’UIF ha pubblicato 34 nuovi indicatori di anomalia, elaborati per agevolare l’intera platea dei soggetti obbligati (inclusi, quindi, i professionisti).
I destinatari applicheranno il provvedimento nell’adempimento dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette a decorrere dall’1.1.2024 e il documento sarà aggiornato periodicamente al fine di integrare gli indicatori di anomalia, tenendo conto dell’esperienza dell’analisi finanziaria e investigativa delle segnalazioni di operazioni sospette.
Il documento è strutturato nel modo seguente:
– gli indicatori da 1 a 8 (sezione A) evidenziano profili che attengono al comportamento o alle caratteristiche qualificanti del soggetto cui è riferita l’operatività;
– gli indicatori da 9 a 32 (sezione B) riguardano le caratteristiche e la configurazione dell’operatività, anche in relazione a specifici settori di attività;
– gli indicatori 33 e 34 (sezione C) attengono a operatività che potrebbero essere connesse al finanziamento del terrorismo e a programmi di proliferazione di armi di distruzione di massa.
Operativamente, i destinatari devono selezionare preliminarmente gli indicatori rilevanti alla luce della concreta attività svolta e quindi quelli da considerare a essi applicabili. link
CESSIONI DI CREDITO D’IMPOSTA E OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO DL 157/2021
Il co. 4 del nuovo art. 122-bis del DL 34/2020, introdotto dall’art. 2 del DL 157/2021, prevede che i destinatari degli obblighi antiriciclaggio che intervengono nelle cessioni del credito di imposta, corrispondente alla detrazione “edilizia”, non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli artt. 35 e 42 del DLgs. 231/2007.
Si ricorda che l’art. 3 del DLgs. 231/2007 elenca i soggetti obbligati al rispetto della normativa antiriciclaggio, ossia tutti gli intermediari bancari e finanziari di cui al co. 2, gli altri operatori finanziari di cui al co. 3, i professionisti di cui al co. 4, gli altri operatori non finanziari di cui al co. 5 e i prestatori dei servizi di gioco di cui al co. 6.
Tali soggetti dovranno, pertanto, astenersi dal rendersi cessionari di crediti di imposta, che sono sorti a fronte di opzioni esercitate ai sensi dell’art. 121 del DL 34/2020, nelle ipotesi di insorgenza dell’obbligo di segnalazione all’UIF di operazioni sospette e di astensione dal compimento delle operazioni nei casi di impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela.
Con riferimento alla seconda fattispecie, si evidenzia come la stessa sia ricollegabile all’impossibilità di completare anche uno solo dei passaggi previsti per l’assolvimento dell’adeguata verifica della clientela.
Emergenza Covid 19 – Casistiche di riciclaggio (Quaderno UIF antiriciclaggio marzo 2022) link
Il Quaderno dell’Antiriciclaggio, numero 18 del marzo 2022, pubblicato dall’UIF è dedicato alle “Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19”.
Vengono riportate 11 casistiche emerse nel corso dell’emergenza pandemica e connesse alla tematiche dell’antiriciclaggio, con particolare riguardo alla collaborazione con enti esteri.
Per ciascun caso vengono riportati una descrizione, un elenco dei soggetti coinvolti, uno schema dell’operatività analizzata e gli elementi caratterizzanti l’operatività anomala.
Il Quaderno dell’Antiriciclaggio, numero 18 del marzo 2022, pubblicato dall’UIF è dedicato alle “Casistiche di riciclaggio legate all’emergenza da COVID-19”.
Vengono riportate 11 casistiche emerse nel corso dell’emergenza pandemica e connesse alla tematiche dell’antiriciclaggio, con particolare riguardo alla collaborazione con enti esteri.
Per ciascun caso vengono riportati una descrizione, un elenco dei soggetti coinvolti, uno schema dell’operatività analizzata e gli elementi caratterizzanti l’operatività anomala.
Prevenzione di fenomeni di criminalità finanziaria connessi al COVID-19 e al PNRR link
Nella comunicazione pubblicata in data 11.4.2022, l’UIF fornisce ai destinatari degli obblighi antiriciclaggio indicazioni aggiornate sui rischi connessi alle cessioni di crediti fiscali e sollecita l’attenzione, in particolare del comparto pubblico, su eventuali sospetti di infiltrazioni criminali nell’impiego dei fondi rivenienti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).
Con riguardo al primo aspetto, di maggior interesse per i professionisti, l’Unità invita a prestare particolare attenzione, per la segnalazione, all’eventualità che i crediti riconosciuti cedibili siano vantati a fronte di interventi non eseguiti o che le agevolazioni stesse non appaiano, in realtà, spettanti sulla base della disciplina in materia (in particolare, in relazione ad annualità non comprese nel perimetro di applicazione del beneficio o a crediti per spese di importo superiore rispetto al valore della prestazione effettivamente resa dal fornitore).
Dal punto di vista soggettivo, rileva l’incoerenza tra il profilo del titolare dei crediti d’imposta e l’entità e la tipologia dei crediti stessi e l’individuazione di soggetti privi di strutture organizzative funzionali allo svolgimento di un’attività economica effettiva.
DOVERE DI ASTENSIONE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
1. | I soggetti obbligati che si trovano nell’impossibilita’ oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela, ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 19, comma 1, lettere a), b) e c), si astengono dall’instaurare, eseguire ovvero proseguire il rapporto, la prestazione professionale e le operazioni e valutano se effettuare una segnalazione di operazione sospetta alla UIF a norma dell’articolo 35. |
2. | I soggetti obbligati si astengono dall’instaurare il rapporto continuativo, eseguire operazioni o prestazioni professionali e pongono fine al rapporto continuativo o alla prestazione professionale gia’ in essere di cui siano, direttamente o indirettamente, parte societa’ fiduciarie, trust, societa’ anonime o controllate attraverso azioni al portatore aventi sede in Paesi terzi ad alto rischio. Tali misure si applicano anche nei confronti delle ulteriori entita’ giuridiche, altrimenti denominate, aventi sede nei suddetti Paesi, di cui non e’ possibile identificare il titolare effettivo ne’ verificarne l’identita’. |
3. | I professionisti sono esonerati dall’obbligo di cui al comma 1, limitatamente ai casi in cui esaminano la posizione giuridica del loro cliente o espletano compiti di difesa o di rappresentanza del cliente in un procedimento innanzi a un’autorita’ giudiziaria o in relazione a tale procedimento, compresa la consulenza sull’eventualita’ di intentarlo o evitarlo. |
4. | E’ fatta in ogni caso salva l’applicazione dell’articolo 35, comma 2, nei casi in cui l’operazione debba essere eseguita in quanto sussiste un obbligo di legge di ricevere l’atto. |
analisi nazionale del rischio di riciclaggio dei denaro e finanziamento del terrorismo
link aggiornata al 2018 12 06 2019
l’elenco delle giurisdizioni di paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio/contro il finanziamento del terrorismo
La Commissione europea ha aggiornato l’elenco delle giurisdizioni di paesi terzi ad alto rischio che presentano carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio/contro il finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Entrano nella black list Nigeria e Sudafrica, mentre sono state cancellate Cambogia e Marocco. L’elenco comprende al 19/5/2023 : Afghanistan, Barbados, Burkina Faso, Isole Cayman, Repubblica democratica del Congo, Gibilterra, Haiti, Giamaica, Giordania, Mali, Mozambico, Myanmar, Nigeria, Panama, Filippine, Senegal, Sud Africa, Sud Sudan, Siria, Tanzania, Trinidad e Tobago, Uganda, Emirati Arabi Uniti, Vanuatu, Yemen.
Lista UE delle giurisdizioni non cooperative a fini fiscali
ottobre 24
Il Consiglio dell’Unione europea (documento 14269/24), ha approvato l’aggiornamento periodico della lista dei Paesi non cooperativi ai fini fiscali, funzionale all’individuazione delle giurisdizioni interessate dal regime dei costi black list di cui all’art. 110 co. 9-bis – 9-quinquies del TUIR.
Per effetto della nuova revisione, la lista annovera ora:
- Anguilla,
- Isole Fiji,
- Guam,
- Isole Vergini statunitensi,
- Palau,
- Panama,
- Russia,
- Samoa,
- Samoa americane,
- Trinidad
- Tobago
- Vanuatu.
Rispetto alla precedente versione della lista (aggiornata il 20.2.2024) è stato eliminato lo Stato di Antigua e Barbuda, in passato incluso nella lista a causa della valutazione negativa in merito alle regole relative allo scambio di informazioni su richiesta; a fronte delle modifiche intervenute, tale giurisdizione è stata ora inserita tra quelle meritevoli di una futura valutazione supplementare da parte del Global Forum OCSE.
Il prossimo aggiornamento della lista è programmato per febbraio 2025.
Ue lista giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali link , cronistoria link
Nella lista adottata dal Consiglio il 14 febbraio 2023 figurano:
- Samoa americane
- Anguilla
- Bahamas
- Isole Vergini britanniche
- Costa Rica
- Figi
- Guam
- Isole Marshall
- Palau
- Panama
- Russia
- Samoa
- Trinidad e Tobago
- Isole Turks e Caicos
- Isole Vergini degli Stati Uniti
- Vanuatu
Liste Gafi paesi ad alto rischio e altri paesi monitorati
giugno 2024
Il GAFI individua i Paesi con carenze nelle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo attraverso la predisposizione di due liste (lista ‘Paesi ad alto rischio’ e lista ‘Altri Paesi monitorati’). Il GAFI, al termine delle riunioni tenutesi il 26, 27 e 28 giugno 2024, ha pubblicato la lista dei Paesi ad alto rischio (c.d. black list) e la lista dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio (c.d. grey list).
febbraio 2023
Il GAFI individua i Paesi con carenze nelle misure di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo attraverso la predisposizione di due liste (lista ‘Paesi ad alto rischio’ e lista ‘Altri Paesi monitorati’). link fatf-gafi link black-and-gray list – Il GAFI, al termine delle riunioni tenutesi il 22, 23 e 24 febbraio 2023, ha pubblicato la lista dei Paesi ad alto rischio (c.d. black list) e la lista dei Paesi con deficienze strategiche nei sistemi AML/CFT sottoposti ad intenso monitoraggio (c.d. grey list).
LIMITI UTILIZZO CONTANTI PER I PAGAMENTI
L’art. 18 del D.L. n. 124/2019 (cd. collegato alla Legge di bilancio 2020), nel modificare l’art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 231/2007 (cd. decreto Antiriciclaggio), aveva previsto la riduzione, dal 1º gennaio 2022 in poi, da euro 2.000 a euro 1.000, del limite previsto per il trasferimento di denaro contante – la legge 15/2022 ha confermato il limite di euro 2.000 fino al 31/12/2022
Dal 1° gennaio 2022 il limite per i pagamenti in contante e, più in generale, per i trasferimenti a qualsiasi titolo tra soggetti diversi di denaro contante, ex art. 49 comma 1 del DLgs. 231/2007, non è più di 999,99 euro (soglia di 1.000,00 euro) ma resta quello di 1.999,99 euro (soglia di 2.000 euro) e sarà così fino al 1° gennaio 2023, quando la riduzione in questione dovrebbe diventare operativa.
In base al dl 228/2021 convertito in legge 15/2022 “a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”. La modifica inserita nel Ddl. di cui si è detto sostituisce, ora, le parole “31 dicembre 2021” con “31 dicembre 2022” e le parole “1° gennaio 2022” con “1° gennaio 2023”.
Le parole “31 dicembre 2022” sono state sostituite alle precedenti “31 dicembre 2021” dall’art. 3, comma 6-septies, DL 30.12.2021 n. 228, convertito, con modificazioni, dalla L. 25.2.2022 n. 15.
La legge 29 dicembre 2022 n. 197 (legge di bilancio 2023), ha aumentato il limite da 1.000 a 5.000
L’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007, attualmente, dispone quanto segue: “a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2022, il divieto di cui al comma 1 [in tema di limiti all’utilizzo dei contanti] e la soglia di cui al comma 3 [in relazione all’attività di cambiavalute] sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2023, il predetto divieto di cui al comma 1 è riferito alla cifra di 1.000 euro”.
La legge di bilancio 2023, ora, sostituisce “1.000 euro” con “5.000 euro”. Ne consegue che, a decorrere dal 1° gennaio 2023, per il trasferimento di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi varrà il limite di 4.999,99 euro (soglia di 5.000 euro).
Restano immutate, infine, tutte le ulteriori previsioni che attengono a tale materia.
In particolare, per l’attività dei cambiavalute iscritti nell’apposito registro si passerà alla soglia di 3.000 euro. Il legislatore, infatti, per tale attività ha previsto la soglia di 2.000 euro solo fino alla fine del 2022, lasciando immutata l’indicazione di base riferita, appunto, a 3.000 euro (cfr. l’art. 49 comma 3-bis del DLgs. 231/2007, ai sensi del quale solo il divieto di cui al comma 1, ovvero quello all’utilizzo dei contanti oltre i limiti – e non anche la soglia di cui al comma 3, ovvero quella prevista per l’attività di cambiavalute – sarà riferito alla soglia di 5.000 euro).
Resterà pari a 999,99 euro, invece, il limite all’utilizzo di contanti per il servizio di rimessa di denaro (c.d. “money transfer”).
I vari limiti alla circolazione del contante dopo la modifica di fine 2022 si sono così susseguiti nel tempo:
dal 26/12/2002 al 29/04/2008 | euro 12.500 |
dal 30/04/2008 al 24/06/2008 | euro 5.000 |
dal 25/06/2008 al 30/05/2010 | euro 12.500 |
dal 31/5/2010 al 12/08/2011 | euro 5.000 |
dal 13/08/2011 al 5/12/2011 | euro 2.500 |
dal 6/12/2011 al 31/12/2015 | euro 1.000 |
dal 1/01/2016 al 30/06/2020 | euro 3.000 |
dal 1/07/2020 al 31/12/2022 | euro 2.000 |
dal 1/01/2023 | euro 5.000 |
Obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni in materia di contanti art. 51 RILEVATE DAI DOTTORI COMMERCIALISTI
I soggetti tenuti agli obblighi antiriciclaggio che nell’esercizio delle proprie funzioni o nell’espletamento della propria attività hanno notizia di infrazioni alle disposizioni in materia di contanti, assegni e libretti ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell’economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall’articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e per la immediata comunicazione della infrazione anche alla Guardia di finanza la quale, ove ravvisi l’utilizzabilità di elementi ai fini dell’attività di accertamento, ne dà tempestiva comunicazione all’Agenzia delle entrate. La medesima comunicazione è dovuta dai componenti del collegio sindacale49, del consiglio di sorveglianza, del comitato per il controllo sulla gestione presso i soggetti obbligati, quando riscontrano la violazione delle suddette disposizioni nell’esercizio delle proprie funzioni di controllo e vigilanza (art. 51 co. 1).
operazioni internazionali «aggressive» – meccanismi trasfrontalieri – obbligo di segnalazione al fisco da parte di banche professionisti e contribuenti
Secondo il nuovo decreto( DLgs. 30 luglio 2020 n. 100, di recepimento della direttiva 2018/822/Ue c.d. “DAC 6) i meccanismi transfrontalieri che devono essere comunicati alla Agenzia delle Entrate sono tutti quegli schemi , accordi o progetti che riguardano l’Italia e una o più giurisdizioni estere, ma solo se si verifichino alcune condizioni specifiche. La prima condizione richiesta consiste nel fatto che non tutti i partecipanti allo schema, accordo o progetto risiedano, ai fini fiscali, nel territorio dello Stato Italiano. Ovvero che uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto siano contemporaneamente residenti ai fini fiscali nel territorio Italiano e in una o più giurisdizioni estere. Sono segnalabili anche i partecipanti allo schema, accordo o progetto che svolgono la propria attività in una giurisdizione estera tramite una stabile organizzazione. Sono altresì rilevanti ai fini del decreto le operazioni fatte da uno o più partecipanti allo schema, accordo o progetto, che siano residenti ai fini fiscali o abbiano una stabile organizzazione in una giurisdizione estera, svolgendo in tale giurisdizione un’attività. L’ultima condizione che fa si che vi sia obbligo di segnalzione riguarda gli schemi gli accordi o le pianificazioni fiscali che possano alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo. Maggiori dettagli sulla nuova normativa sono pubblicati sulla circolare 73/2020 nella pagina circolari alla quale si rimanda.
Versione 3 aggiornata al 24/09/2020
PRIVACY CONSULENTI ASSOCIATI SRL
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- ottenere la portabilità dei dati, ossia di riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
- revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, sia nel caso di trattamento di dati personali che di particolari categorie di dati personali (artt. 6 par. 1 lett. a) e 9 par. 2 lett. a).
Si riporta quanto stabilito dall’art. 7 del regolamento Diritto di accesso ai dati personali ed altri diritti:
- L’interessato ha diritto di ottenere la conferma dell’esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
- L’interessato ha diritto di ottenere l’indicazione:
a) dell’origine dei dati personali;
b) delle finalità e modalità del trattamento;
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l’ausilio di strumenti elettronici;
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e) dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
- L’interessato ha diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
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a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
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